Concessioni demaniali e opere inamovibili: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Cosa accade alla proprietà delle opere inamovibili nel momento in cui viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio? Ecco la risposta di Palazzo Spada

di Redazione tecnica - 17/09/2023

La proprietà delle opere inamovibili, realizzate su area demaniale dal concessionario, viene automaticamente acquistata dallo Stato nel momento in cui viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio.

Concessioni demaniali: chiarimenti dal Consiglio di Stato sulle opere inamovibili

A specificarlo è il Consiglio di Stato, con l’ordinanza del 6 settembre 2023, n. 8184, con la quale ha reso chiarimenti alla Corte di Giustizia Europea, impegnata in un ricorso che ha coinvolto una società di servizi balneari e un’Amministrazione sulla cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione delle opere realizzate sull'area demaniale. 

Nello specifico, la Sezione aveva rimesso alla CGUE, la seguente questione pregiudiziale: “Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo”.

Proprietà opere su aree demaniali: le norme sulla devoluzione

La CGUE ha quindi, a sua volta, chiesto dei chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 49 del codice della navigazione,che al comma 1 prevede che “Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.

Nell’ordinamento italiano, in forza di detta disposizione, speiga il Consiglio, la proprietà delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sull’area demaniale viene acquistata dallo Stato automaticamente nel momento in cui viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio.

L’effetto devolutivo, che è previsto dalla legge, si produce, dunque, non al momento in cui viene rilasciato il titolo concessorio o in quello in cui viene stipulata fra le parti l’eventuale convenzione accessiva al provvedimento amministrativo, ma solo e soltanto al momento in cui spira l’efficacia del titolo concessorio medesimo.

Ciò significa che l’eventuale ricognizione in via amministrativa o l’accertamento giurisdizionale del diritto di proprietà in capo allo Stato ha effetti soltanto dichiarativi e accertativi di una situazione giuridica già costituitasi per effetto della disposizione di legge. Se non spiega efficacia ai fini dell’acquisto del diritto di proprietà, la ricognizione dello stato effettivo di consistenza spiega tuttavia effetto ai fini della determinazione e quantificazione del canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.

In forza dell’art. 49, cod. nav. la devoluzione al demanio marittimo avviene automaticamente alla scadenza della concessione. Ne consegue che il procedimento per l’incameramento delle pertinenze demaniali non ancora acquisite ha carattere meramente ricognitivo e dichiarativo.

Rinnovo e proroga concessione: le differenze

Questo meccanismo opera sia all’atto del rilascio e della scadenza della prima concessione, sia quando, dopo la sua prima scadenza, sia rilasciata una nuova concessione anche identica alla precedente, anche innumerevoli volte.

In questo caso, trattandosi di nuovo rilascio, si parla di rinnovo, che si contraddistingue per il fatto che c’è una soluzione di continuità fra i titoli, nel senso che un rapporto cessa e un altro, nuovo, inizia subito dopo a decorrere, disciplinato dal titolo successivo.

Diverso è invece il caso in cui tra i titoli non sussista una soluzione di continuità, ovvero quando un titolo rappresenta la prosecuzione dell’altro sul solo piano dell’efficacia, e tale rapporto viene definito proroga. Nella sostanza, l’atto-fonte che disciplina il rapporto è sempre quello originario, che viene modificato soltanto per quanto attiene il termine di durata.

Infine, precisa il Consiglio che seppure non occorra alcun provvedimento amministrativo che accerti la consistenza della devoluzione ai fini dell’acquisto in capo allo Stato, è altrettanto corretto ragionevole non impedire o rendere eccessivamente gravosa la tutela dei diritti, consentendo ai concessionari di censurare le richieste di pagamento delle maggiorazioni di canone a far data da quando le richieste stesse sono formulate, senza addurre il preteso consolidamento delle concessioni al tempo rilasciate.

 

 

 

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