Condominio e detrazioni fiscali: nuova proroga dal Fisco

Più tempo per gli amministratori di condominio che devono comunicare le spese sostenute per la precompilata 2022

di Redazione tecnica - 09/04/2022

Nuova proroga da parte dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione, da parte degli amministratori di condominio, dei dati delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.

Comunicazione spese per interventi su parti comuni: ADE proroga la scadenza

Lo conferma il provvedimento n. 110854/2022 firmato dal Direttore Generale di ADE: in deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019), il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021 viene portato al 19 aprile 2022.

La proroga fa seguito a quella stabilita con il provvedimento del 16 marzo, che aveva posticipato dal 16 marzo al 7 aprile 2022 la scadenza per l’invio dei dati, accogliendo le richieste degli operatori per assicurare la trasmissione completa e corretta delle informazioni per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Le motivazioni della proroga

Di norma - come disposto appunto dal citato art. 16-bis, comma 4, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019 - il 16 marzo è la data ultima per la trasmissione telematica al Fisco, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente ai fini della dichiarazione precompilata - comprese le comunicazioni effettuate dai soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 – per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Come spiega il provvedimento, il termine è stato prima prorogato dal 16 marzo al 7 aprile, in considerazione degli aggiornamenti del tracciato di comunicazione dei dati per recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per lo stesso motivo, considerato che l’articolo 10-quater, comma 2, del D.L. n. 4/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 25/2022, ha prorogato dal 30 aprile al 23 maggio 2022 la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021, il termine per la trasmissione dei dati è stato ulteriormente prorogato al 19 aprile 2022, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Gli interventi da comunicare

Ricordiamo che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle parti comuni condominiali rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196 (TUIR) e comprendono:

  • gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
  • opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico.

Interventi parti comuni: come effettuare la comunicazione

La comunicazione va fatta in via telematica attraverso l’apposito software “Comunicazione da Amministratori Condominio 2021”. Oltre a indicare le spese, è possibile anche:

  • inserire il numero di unità immobiliari che compongono il condominio e la ripartizione delle quote su cui vanno calcolati gli importi;
  • comunicare l’eventuale destinazione del credito, se ceduto a terzi o riconosciuto quale sconto sul corrispettivo. In entrambi i casi, permane l'obbligo di effettuare la comunicazione.

Inoltre è necessario comunicare anche i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti, perché è stata esercitata, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, l'opzione della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori, oppure dello sconto in fattura.

Infine, se per un intervento il contribuente ha usufruito in parte della cessione del credito e in parte dello sconto in fattura è possibile utilizzare il nuovo codice “Credito ceduto o contributo mediante sconto”.

Interventi parti comuni e comunicazioni: le FAQ del FISCO

Per ogni dubbio sulle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto alcune FAQ, precisando che:

  • non sono previste soglie minime per la trasmissione dei dati;
  • i singoli condòmini non possono opporsi all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata;
  • i condòmini non possono usufruire della detrazione IRPEF in caso di rimborso totale. In questo caso, l'amministratore non dovrà inviare la comunicazione, né rilasciare ai condòmini la relativa certificazione;
  • diversamente, nell’ipotesi di rimborso parziale delle spese sostenute per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, l’amministratore dovrà comunicare soltanto le spese effettivamente rimaste a carico del condominio, con le relative quote attribuite ai condòmini e, allo stesso modo, bisognerà compilare la certificazione da rilasciare ai condòmini.

Ricordiamo infine la casistica dei condomìni minimi:

  • se è presente un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di effettuati sulle parti comuni condominiali;
  • se invece non è presente un amministratore, i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, tranne quando uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. In questo caso, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati