Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla formazione del silenzio-assenso
La sentenza di Palazzo Spada: impossibile ottenere il titolo in sanatoria se la domanda non è completa e senza pagamento dell’oblazione
La presentazione di un’istanza di condono edilizio è sufficiente, a far scattare il meccanismo del silenzio-assenso e quindi a formare un titolo edilizio in sanatoria? Da quando decorrono i termini per la prescrizione del pagamento dell’oblazione, se dovuta?
Silenzio assenso su istanza di condono: quando si forma?
A rispondere sull’effettivo perfezionamento di una domanda di condono per silenzio assenso è il Consiglio di Stato con la sentenza del 14 maggio 2025, n. 4139, nella quale si chiarisce che l’inerzia della pubblica amministrazione non può mai portare alla formazione di un titolo tacito se la domanda è carente di documentazione essenziale o se l’oblazione non è stata integralmente versata.
La vicenda trae origine da una domanda di condono presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, per regolarizzare un immobile realizzato in difformità dal titolo edilizio originario. A seguito dell’istanza, il Comune aveva richiesto delle integrazioni documentali e il versamento di somme a conguaglio per l’oblazione e il contributo di costruzione. Parte della documentazione veniva depositata nel 1993, ma non risultava effettuato il pagamento del conguaglio richiesto.
A distanza di anni, il Comune comunicava alle eredi del richiedente che la domanda era stata esaminata favorevolmente, chiedendo il versamento di ulteriori somme. Tuttavia, l’anno successivo l’Amministrazione archiviava la pratica, sostenendo che non si erano perfezionati i presupposti per il rilascio del titolo edilizio.
Le proprietarie dell’immobile avevano quindi impugnato il provvedimento di archiviazione e sospensione del procedimento, sostenendo che si fosse formato un titolo tacito per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, e che i conguagli richiesti dovevano ritenersi prescritti.
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