Contratti pubblici, in Gazzetta il Decreto con le norme di attuazione per il Friuli

Pubblicato il Decreto Legislativo con le norme di attuazione dello Statuto Speciale del Friuli Venezia Giulia in materia di contratti pubblici

29/10/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2022, n. 252, il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2022, n. 159, recante le “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di contratti pubblici”.

Contratti Pubblici, le norme di attuazione per il Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento stabilisce che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con legge regionale - nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni - le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numeri 1), 1 bis) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, attenendosi al principio di cui all’articolo 32, comma 1, lettera c) , della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.

Come specificato al comma 2 del Decreto, con la legge regionale possono essere previsti interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese (PMI), quali “importanti fonti di competenze imprenditoriali, d’innovazione e di occupazione”.

Il recepimento delle disposizioni del Codice dei Contratti

Il decreto legislativo richiama quanto disposto dall’art. 2 del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in riferimento alle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

In particolare le disposizioni contenute nel codice dei Contratti sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto. Mentre le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni in materie di competenza regionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni a statuto speciale (tra cui appunto il Friuli) e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

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