Contributi erogati ai lavoratori autonomi: il Fisco sulla detassazione

L’Agenzia delle Entrate risponde sul trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi

di Giorgio Vaiana - 26/04/2021

Una Regione italiana ha introdotto una misura di sostegno dedicata ai lavoratori autonomi e parasubordinati, dedicata a chi non possiede partita Iva e che intende avviare un percorso di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e riqualificazione. Si tratta di un contributo di mille euro "una tantum", a titolo di indennità di partecipazione. A questo punto, la Regione ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se il contributo erogato può essere detassato. Gli uffici hanno prodotto la risposta n. 273/2021.

La classificazione dei redditi

Il Testo Unico delle imposte sui redditi approvato nel 1986, classifica i redditi nelle seguenti categorie: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi diversi. La normativa, inoltre, specifica che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". Un passaggio molto importante. Anche se sono previste delle deroghe.

Il Decreto Cura Italia

Vista l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, con la conseguente crisi economica, il Governo ha emanato una serie di interventi connessi proprio all'emergenza economica di lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Ta questi, il decreto legge n.18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") che, in particolare all'articolo n.27 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, "un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef".

Il Decreto Ristori

Una cosa simile è contenuta nel decreto legge n.137/2020 (il c.d. decreto Ristori), in particolare all'articolo n.10/bis in cui viene specificato che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)".

I contributi di qualsiasi natura

Chiaro, dicono dall'Agenzia, che il legislatore abbia messo "sul piatto" tutti i contributi erogati in questa fase epidemiologica specificando che non concorrono a tassazione, "in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19". La norma individua come beneficiari "i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi". E con tale locuzione, dicono dagli uffici, "il legislatore ha voluto riconoscere il beneficio fiscale in esame non solo a coloro che siano titolari di un reddito di lavoro autonomo professionale, ovvero a coloro che esercitano un'arte e una professione, ma più in generale ai lavoratori autonomi, ovvero ai soggetti che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione e, conseguentemente, titolari di reddito di lavoro autonomo, sia esso assimilato o occasionale". Per questo, conclude l'Agenzia, il contributo erogato dalla Regione non rileverà fiscalmente nei confronti dei lavoratori autonomi senza partita Iva, con contratto di lavoro occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore, anche non iscritti alla gestione separata perché esonerati". Diversamente, per i lavoratori con contratto di collaborazione e per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata (quali collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto), "non può applicarsi il regime di esenzione".

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