Contributo ANAC 2021: entità e modalità di versamento

A decorrere dall'1 gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'ANAC

di Redazione tecnica - 24/12/2020

Con comunicato pubblicato sul portale l’Anac ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020. Si tratta, in pratica della delibera con cui l’ANAC ha definito, per l’anno 2020 ma che resta valida anche per il 2021, l’entità della contribuzione per i seguenti soggetti pubblici e privati:

  • a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;
  • b) gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50/2016, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub-a) ;
  • c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

Entità della contribuzione

L’entità della contribuzione è la stessa di quella dell’anno 2019 di cui alla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174 ed i soggetti di cui ale precedenti lettere a) e b) sono tenuti a versare a favore dell’Anac i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Contributo ANAC 2021

I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della delibera n. 1197/2020, sono tenuti, invece, a versare a favore dell’ANAC un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Esonero del versamento per l’anno 2020

Ricordiamo, per ultimo,  che l’Anac, con delibera n. 289 dell’1 aprile 2020 aveva inviato al Governo la richiesta dell’adozione di un intervento normativo urgente che disponga l’esonero dal versamento della contribuzione prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (leggi articolo) e che con l'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio “) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (leggi articolo),

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Gestione Contributi Gara
Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.

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