Controlli sulle dichiarazioni dei redditi: chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle Entrate pubblica un'utile guida sui controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni dei redditi e spiega come regolarizzare la propria posizione

di Redazione tecnica - 28/04/2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un'utile Guida alle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni. L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dal Fisco ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati riportati.

Controlli sulle dichiarazioni dei redditi: la guida del Fisco

Il controllo è di due tipi: automatico e formale. Il controllo automatico si applica a tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria. Il controllo formale si applica invece alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio e consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.

Infine, l’Agenzia effettua anche controlli di merito, con la pianificazione annuale di controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull’Iva, sull’Irap, sulle altre imposte indirette, realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l’ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale viene portata formalmente a conoscenza del contribuente con l’avviso di accertamento.

Le comunicazioni al contribuente

Prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli formali il contribuente viene informato e invitato, eventualmente, a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

Prima del recapito della cartella di pagamento, quando dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

I controlli automatici

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l’Iva. Lecomunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre i crediti e le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge oppure non spettanti;
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Il controllo formale

Il controllo formale viene effettuato in base a quanto prevede l’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e tramite esso il Fisco verifica la conformità dei dati esposti in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Come regolarizzare la propria posizione

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando oltre l’imposta anche una sanzione ridotta (entro un certo limite di tempo) e i relativi interessi:

  • la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela. La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario;
  • la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Il contribuente può usufruire della stessa riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
  • nel caso di somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, si procede all’iscrizione a ruolo con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

Se il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi del controllo automatico o formale non siano stati considerati o valutati correttamente, può rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate o alle Sezioni di assistenza multicanale previo appuntamento, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

Il lieve inadempimento

Nel caso si effettui il pagamento delle somme con un ritardo non supoeriore di 7 giorni, si applica il c.d. “lieve inadempimento” previsto dall’art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973. In particolare:

  • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo
  • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza.

La rateizzazione delle somme dovute

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario). Le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino al giorno di pagamento della rata.

Carente o tardivo versamento rateale

Al verificarsi delle ipotesi di “lieve inadempimento”, non si decade dalla rateizzazione. In particolare, se la rata viene versata con una “lieve carenza” non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:

  • non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
  • entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima. In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Queste disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.

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