Corrispettivi per i servizi ingegneria e architettura: chiarimenti da ANAC

Soddisfazione del CNI: l'omissione dei livelli di progettazione non deve avere un impatto negativo sulla remunerazione del professionista

di Redazione tecnica - 04/12/2023

Esprime soddisfazione il CNI per l’Atto del Presidente ANAC del 25 ottobre 2023, n. 4146, con il quale l’Autorità ha affermato che l’omissione dei livelli di progettazione non deve avere impatto sulla remunerazione del professionista.

Appalti pubblici e compensi professionisti: chiarimenti sui livelli di progettazione

Secondo il Consiglio Nazionale, il documento rappresenta un importante punto di riferimento con principi che possono fungere da linee guida per l’operato delle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara.

L’Atto ANAC nasce da una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, coordinato dal Consigliere delegato Domenico Condelli, relativo a una procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato con fondi PNRR. Il bando pubblico, pur facendo espresso riferimento al Decreto Parametri per il calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, ha poi fissato un corrispettivo che non teneva conto di una serie di prestazioni e di voci facenti parte della progettazione definitiva, nonché della progettazione esecutiva.

Nel valutare la questione, ANAC ha ricordato il principio generale secondo cui nel calcolo del compenso da porre a base di gara vanno ricomprese “tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento”.

Non solo: l’eventuale dubbio interpretativo in merito all’applicazione della Legge n. 49/2023 sull’Equo compenso, deve spingere le Stazioni Appaltanti a valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da inserire a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara.

Per altro, le SA non possono richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara: qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori dal vincolo contrattuale e tutt’al più potrà costituire oggetto di successivo accordo tra le parti. Infine, ANAC ribadisce che, sulla base dell’assetto risultante dal nuovo Codice dei contratti pubblici, va esclusa la possibilità di richiedere ai professionisti prestazioni in forma gratuita.

No a prestazioni gratuite, nemmeno in caso di livelli omessi

Altro snodo fondamentale dell’Atto, la questione dell’omissione del livello di progettazione: spiega ANAC che valgono ancora le considerazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2022, riferite al Codice previgente e dunque:

  • quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, questo non vuol dire che li sopprime, ma che li unifica al livello progettuale successivo;
  • il livello progettuale successivo deve contenere tutti gli elementi di cui al livello omesso, “al fine di salvaguardare la qualità della progettazione”;
  • ai fini del calcolo del compenso professionale da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso, “al fine di garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione”;
  • una soluzione di segno diverso da parte della stazione appaltante determinerebbe la violazione del principio dell’equo compenso.

Ciò implica che, in caso di omissione dei primi livelli di progettazione, la remunerazione della prestazione riconducibile al livello omesso, di norma, non può determinare il riassorbimento del compenso previsto per le prestazioni della progettazione esecutiva, dato che essa presuppone “livelli di approfondimento e di dettaglio ulteriori rispetto a quelli propri del progetto definitivo”.

Secondo il CNI in questo modo viene dunque affermata esplicitamente la necessità di prevedere, da parte delle stazioni appaltanti, un puntuale corrispettivo ad hoc anche nelle ipotesi in cui ci si sia avvalsi della facoltà di tagliare un livello di progettazione.

Inoltre l’autorità afferma che “l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione” e quindi che una scelta di semplificazione interna all’Amministrazione, quale quella sull’accorpamento dei livelli di progettazione, “non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista”.

Il commento del CNI

L’Atto del Presidente ha suscitato apprezzamento da parte del CNI, che ha colto l’occasione per sottolineare come sia necessario riconoscere integralmente e senza artifici al ribasso le prestazioni professionali svolte dai progettisti, all’interno del mercato dei servizi di ingegneria e di architettura. All’interno di questo percorso, in attuazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n.49/2023, costituisce un importante tassello la rivendicazione alla piena e completa remunerazione del livello di progettazione omesso, per scelta dell’Amministrazione.

Da qui l’invito a tutte le stazioni appaltanti perché tengano in debito conto l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, “che si pone nel solco di una effettiva realizzazione del diritto ad una equa retribuzione dei professionisti, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione”, “proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati