Corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura: precisazioni da ANAC

Con un nuovo Comunicato del Presidente, l'Autorità fornisce alcuni chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi per gli appalti a corpo dove è prevista la revisione dei prezzi ai sensi del D.L. Aiuti

di Redazione tecnica - 17/11/2022

Le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti, devono essere considerate quali attività aggiuntive da remunerare sulla base di quanto effettivamente fatto: lo conferma ANAC con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022.

Aggiornamento corrispettivi per appalti a corpo: il Comunicato ANAC

L’integrazione a quanto già precisato con il comunicato del 3 febbraio 2021, fa seguito alla segnalazione da parte di OICE (Associazione di categoria delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica), sulla richiesta di indicazioni per la determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria in riferimento ad appalti con contratti a corpo.

In particolare OICE ha segnalato la prassi delle SA di richiedere, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara (comprendenti indagini, rilievi e altri studi), senza prevedere un aumento del corrispettivo, sul presupposto che il corrispettivo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

Simile comportamento si registrerebbe anche quando le prestazioni aggiuntive derivino da un evento imprevisto ed imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico, ad esempio per attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle stazioni appaltanti ai progettisti e ai direttori dei lavori in adempimento delle disposizioni dell’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti).

Esse infatti si traducono per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori - che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari vigenti al momento della loro redazione - nella richiesta, da parte delle amministrazioni affidatarie, di nuove prestazioni limitatamente all’aggiornamento dei prezzi, per le quali si pone il problema dell’eventuale adeguamento del corrispettivo contrattualmente definito.

Immodificabilità prezzi nei contratti a corpo: le precisazioni di ANAC

Sulla questione dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo, ANAC rileva che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza civile fatto proprio dall’Autorità, questo principio non è assoluto ed inderogabile, ma trova un limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche forniti dalla stazione appaltante, sulla base dei quali l’offerente ha eseguito i propri calcoli e le proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.

Solo se l’opera da eseguire è descritta in modo preciso, sulla base di un progetto dettagliato che include tutti gli elaborati necessari, il concorrente è in grado di presentare un’offerta di ribasso rispetto all’importo individuato dalla stazione appaltante a “corpo” e potrà sopportare il rischio delle quantità rispetto al prezzo pattuito senza che ciò legittimi la trasformazione dell’appalto in un contratto aleatorio e ciò anche tenendo conto degli obblighi di correttezza e buona fede che discendono dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Aumento dei corrispettivi a fronte dell’aumento delle prestazioni richieste

Ne consegue che se l’incremento dei lavori da eseguire risulti di rilevante entità e derivi da carenze quantitative e qualitative della progettazione originaria, l’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev’essere calcolato “a misura” limitatamente alle quantità variate.

Secondo ANAC quindi la circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo. L’invariabilità dello stesso corrispettivo, infatti, comporta l’indifferenza delle eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione contrattuale, ma non si riferisce all’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento.

Non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi, secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi.

Pertanto, conclude l’Autorità, anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

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