Costi della manodopera: come inserirli nell'offerta?

Il MIT fornisce alcune importanti indicazioni sull'applicazione del nuovo Codice dei Contratti, anche per eviatre procedure di verifica di anomalia dell'offerta

di Redazione tecnica - 20/01/2024

Secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), all'art. 41, comma 14, i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e come specificato nel periodo successivo, resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Scorporo costi manodopera e sicurezza: le disposizioni del Codice Appalti 2023

Una disposizione non sempre di facile interpretazione, come nel caso di una stazione appaltante, che ha richiesto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se sia corretto epurare l'importo a base di gara soggetto del costo della manodopera stimato dal progettista, come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Come ha quindi spiegato il MIT con il Parere dell'8 settembre 2023, n. 2280, la disposizione costituisce attuazione del criterio contenuto nella lett. t) dell’art. 1, comma 1 della legge delega (Legge n. 78/2022), in base al quale le stazioni appaltanti devono prevedere “in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.

Le indicazioni nel Bando ANAC

Sulle modalità con cui declinare operativamente tale nuovo dettato normativo, il supporto giuridico si rinvia alle indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle sogli e europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nello specifico, il punto 3 dello schema di Disciplinare stabilisce che “L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € … [indicare l’importo] calcolati sulla base dei seguenti elementi … [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato o eventualmente indicare l’allegato che contiene questa informazione] e riferiti a … [specificare a quali servizi o forniture si riferiscono i costi della manodopera]. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.

Occhio alla verifica dell'anomalia dell'offerta

A sua volta, l’operatore economico dovrà indicare in offerta il costo della manodopera (punto 17 Bando-tipo ANAC). Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, d.Lgs. n. 36/2023.

Secondo quanto previsto dall'art. 110 al comma 4, lett. a), in riferimento all costo della manodopera, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Sul punto il MIT evidenzia come le clausole contenute nei bandi tipo ANAC, diverse da quelle indicate come facoltative, continuAno ad assumere carattere vincolante per le stazioni appaltanti, in base a quanto dispone l’art. 83, comma 3, del nuovo Codice dei contratti, secondo cui “Successivamente all’adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressa mente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.

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