Crediti a favore delle imprese energivore: nuova risposta del Fisco

L'Agenzia delle Entrate spiega se e come si applicano le agevolazioni per imprese energivore neo-costituite e che consumano energia autoprodotta

di Redazione tecnica - 08/02/2023

Con il D.L. n. 17/2022, convertito con legge n. 34/2022, è stato introdotto un contributo straordinario per imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Crediti d'imposta per imprese energivore: nuova risposta del Fisco

Una disciplina non sempre di facile applicazione e su cui si moltiplicano le richieste di interpello all’Agenzia delle Entrate. Ultima in ordine di pubblicazione, la risposta n. 193/2023, a seguito dell’istanza presentata da un’impresa costituita nel 2021 e produttrice di energia elettrica destinata all'autoconsumo.

In particolare, si chiede:

  • quale sia l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio;
  • quali siano i parametri iniziali e finali da utilizzare ai fini della commisurazione dell'incremento del costo del combustibile utilizzato nella produzione dell'energia elettrica autoconsumata.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che l’articolo 4 del decreto ­legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore», riconosce, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» un ''contributo straordinario'', fruibile sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa».

Crediti di imposta per imprese energivore: requisiti soggettivi

Rientrano, pertanto, nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:

  • qualificabili come ''imprese a forte consumo di energia elettrica'', ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017;
  • i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In base ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 per fruire del credito d'imposta occorre integrare, oltre ai requisiti dell'articolo 3 del DM sopra citato, quello relativo alla regolare e definitiva iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 6 dello stesso DM dell'anno 2022, compreso quello pubblicato con la ''sessione suppletiva'' (cfr. circolare n. 25/E dell'11 luglio 2022, paragrafo 1.1), pena la restituzione delle somme utilizzate, maggiorate degli interessi.

Per quanto riguarda la possibilità, per le ''imprese energivore'' che producono l'energia dalle stesse consumata, di fruire del credito d'imposta in esame, anche se non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, nonché alle modalità di calcolo dell'incremento dei consumi, il Fisco ha precisato che:

  • ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 17 del 2022, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d'imposta in parola è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle ''imprese energivore'' e autoconsumata. Lo stesso comma 2 stabilisce che «l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

Come sottolineato nel dossier di lettura n. 302 del 2022 del Servizio Bilancio del Senato, la norma estende la platea dei beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta anche alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo auto consumano l'energia prodotta, a differenza dell'articolo 15 del decreto legge n. 4 del 2022, che non le aveva ricomprese

Inoltre, la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 (cfr. paragrafo 2.1) ha chiarito che le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, qualora riscontrino l'incremento richiesto dalla norma rispetto all'anzidetto parametro, possono fruire del beneficio in commento, sempreché risultino iscritte, per l'anno 2022, nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del DM 21 dicembre 2017.

Il calcolo dei parametri

In assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, per le suddette imprese questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh11;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh12;
  • per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Nel caso di operazioni straordinarie, con le FAQ del 26 novembre 2021 relative al DM, riportate nel portale ''Energivori'' disponibile sul sito di CSEA, sono state fornite indicazioni alle imprese energivore ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM, con effetto anche sul requisito soggettivo.

In particolare, assumono rilevanza i dati di consumo inerenti alla partita IVA di ciascuna società partecipante all'operazione registrati ''fino alla'' o ''a partire dalla'' data dell'operazione societaria. Ne consegue, per esempio, che, nel caso di operazione di fusione, la società incorporante non può inserire nella dichiarazione ''Energivori'' i dati di consumo registrati dalla società incorporata per il periodo antecedente l'operazione societaria.

Di conseguenza, in analogia ai criteri utilizzati per la verifica dell'incremento del costo medio per le imprese che acquistano l'energia, anche con riferimento alle imprese che, come la società istante, autoconsumano l'energia prodotta, si possa fare riferimento ad un parametro forfetario nella verifica dell'incremento del costo medio, ovviamente utilizzando i valori correlati all'acquisto del combustibile usato per la produzione di energia, in luogo dei valori forniti dalla circolare sopra richiamata correlati all'acquisto di energia elettrica.

Il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell'incremento va individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019, analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell'incremento del costo ai fini del credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l'articolo 5, comma 1, dello stesso D.L. n. 17 del 2022.

Quanto al parametro finale, il Fisco osserva che, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, nonché del calcolo del credito d'imposta spettante, la Circolare n. 20/E del 16 luglio 2022, al paragrafo 3.4, ha precisato che, nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, la ''documentazione certificativa'' è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Quindi nel caso in esame, il parametro finale di riferimento ai fini della verifica del requisito relativo all'incremento del costo medio dell'energia va determinato utilizzando il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.

 

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