Crediti Formativi Professionali, 6 mesi di proroga dal CNAPPC

Introdotto un semestre di ravvedimento operoso sui CFP relativi al triennio formativo 2020-2022

di Redazione tecnica - 19/09/2022

C’è più tempo per adempiere all’obbligo formativo relativo ai Crediti Formativi Professionali per il triennio 2020-2022. Come specificato nella Circolare emanata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), gli iscritti potranno contare su un semestre di ravvedimento operoso.

CFP architetti, CNAPPC dispone un semestre di proroga

La disposizione è stata stabilita alla luce dell’articolato percorso di trasferimento della gestione dei Crediti Formativi Professionali alla nuova piattaforma del CNAPPC, avvenuto quest'anno. Una procedura complessa, che ha reso necessario agevolare e garantire agli iscritti il tempo necessario per adempiere all’obbligo formativo per il triennio in corso e per attuare le verifiche necessarie sull’attività formativa compiuta.

Dal 31 dicembre 2022, la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022, passa quindi al 30 giugno 2023.

CFP: l’obbligo formativo per architetti

Come previsto dal regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo per architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è un obbligo per gli iscritti e si fonda in ogni attività formativa che migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo della società, dell’architettura e dell'ambiente.

Gli iscritti all’albo scelgono liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto del regolamento stesso, le attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Gli iscritti sono tenuti alla registrazione presso l'Ordine territoriale di appartenenza, attraverso la piattaforma informatica, della propria attività formativa oltre che alla conservazione della documentazione che ne attesti l’entità e l’effettivo svolgimento.

I CFP possono essere ottenuti tramite:

  • a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
  • b) la partecipazione a master universitari, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
  • c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC o in collaborazione con gli Ordini territoriali.

Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.

L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.

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