Crediti Superbonus: come utilizzarli in compensazione

In una nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'utilizzo di crediti acquisiti mediante cessione, anche in caso di stabili organizzazioni di società estere

di Redazione tecnica - 03/08/2023

I debiti tributari a carico di una Stabile Organizzazione, sostituto d'imposta italiano di un’azienza straniera, possono essere compensati tramite i crediti Superbonus di cui è cessionaria.

Crediti Superbonus e compensazione tributi: chiarimenti dal Fisco

La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate, con i chiarimenti resi nella risposta n. 397/2023, con la quale ha chiarito i dubbi di una SO di un istituto di credito estero operante in Italia, cessionaria di crediti d'imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica degli edifici di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, così come disposto dall'art. 121, co. 1, lett. b) dello stesso D.L. n. 34/2020.

La SO ha infatti chiesto delucidazioni sulla possibilità di compensare i debiti tributari utilizzando i propri crediti Superbonus, in virtù del principio dell'unitarietà giuridica tra casa madre e stabile organizzazione e alla luce della fusione della società con un’altra.

Il Fisco ha precisato che anche se l'ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, veste di sostituto d'imposta, obbligo di tenuta di particolari evidenze contabili), si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l'attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione.

Come utilizzare i crediti Superbonus in compensazione

In relazione ai crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del Decreto Rilancio, acquisiti a mezzo di cessione del credito,  spiega l'Agenzia delle Entrate, sono compensabili "con tutte le entrate il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997".

Rientrano tra di esse, ad esempio, le imposte sui redditi, l'IVA, l'IRAP, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

Utilizzo dei crediti in caso di fusione societaria

Gli stessi principi valgono anche per i crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui la SO è titolare, anche nel caso di fusione della società. Il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.

Tuttavia, al fine di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, è necessario che nella sezione ''CONTRIBUENTE'' del modello F24 siano indicati:

  • nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione
  • nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO''.»
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