Credito d'imposta per imprese energivore: la nuova risoluzione del Fisco

Istituito il codice tributo per utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 oppure per cederlo per intero

di Redazione tecnica - 15/06/2022

Caro energia, per le imprese gasivore è arrivato il momento di utilizzare i crediti di imposta: con la risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, come previsto all’art. 15 del D.L. n. 4/2022 (cd Decreto Sostegni-Ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Credito d'imposta per imprese energivore: la risoluzione AdE

Come specificato nella risoluzione, l’art. 4 del D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), ha introdotto l’art. 15.1 al D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 15.1, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

Il credito d’imposta va utilizzato entro il 31 dicembre 2022 in compensazione tramite F24 da presentare esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Cessione del credito

Le modalità di utilizzo sono state confermate dall’art. 9 del D.L. n. 21/2022, convertito in Legge n. 51/2022, per cui i crediti d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale:

  • sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022
  • sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
  • non è possibile fare una successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

Inoltre, il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque sempre entro il 31 dicembre 2022.

Credito di imposta per imprese gasivore: il codice tributo

La risoluzione n. 28/E ha adesso istituito il codice tributo “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

Ricordiamo che viene definita impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Credito per consumi nel II trimestre 2022

Infine, il Fisco specifica che per quanto riguarda la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022, previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 17/2022 (Decreto Energia), convertito in legge n. 34/2022, va utilizzato il codice tributo “6962” già istituito con la risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022.

 

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