Criterio del prezzo più basso per aggiudicazione: quando può essere utilizzato?

Il TAR Calabria ricorda i presupposti dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice Contratti Pubblici, che consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per procedure standardizzate

di Redazione tecnica - 31/03/2023

Il criterio del minor prezzo è sempre utilizzabile nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o risponde a criteri ben precisi? Sulla questione è intervenuto il TAR Calabria, con la sentenza n. 546/2023, con la quale ha riconosciuto la legittimità dell'operato di una stazione appaltante rispetto all'aggiudicazione di un appalto per un servizio di manutenzione.

Criterio del prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa? La sentenza del TAR

Secondo la ricorrente, l’aggiudicazione era avvenuta immotivatamente sulla base del criterio del minor prezzo, anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel giudicare la questione, il TAR ha richiamato l’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici), il quale prevede che, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, possa essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nel caso in esame, si trattava senz’altro di prestazioni di servizi standardizzate, non essendo nemmeno astrattamente ammissibili possibili miglioramenti, personalizzazioni o aggiunte che possano portare a diversificazioni tali da meritare una valutazione tecnica specifica del contenuto e delle caratteristiche degli interventi.

Criterio prezzo più basso: quando è ammesso

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “nelle gare pubbliche, la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un’autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese".

Da questo punto di vista, secondo il Collegio la scelta operata dall'Amministrazione di aggiudicare la gara secondo il criterio del prezzo più basso è legittima; oltretutto anche le Linee Guida di Anac consentono il ricorso al criterio del prezzo più basso per l’affidamento di servizi caratterizzati da elevata ripetitività, destinati a soddisfare esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti.

 

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