Dal Sismabonus 110% al Sismabonus ordinario: è possibile?

Nel caso non sia possibile dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori complessivi di sismabonus 110%, è possibile optare successivamente per il sismabonus ordinario?

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto una proroga al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari ma a patto che entro il 30 giugno 2022 sia dimostrata la realizzazione del 30% dell'intervento complessivo.

Dal Sismabonus 110% al Sismabonus ordinario: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Oggi proviamo a rispondere ad Andrea T. che alla posta di LavoriPubblici.it ha inviato la seguente domanda.

Vista la restrizione imposta del 30% dei lavori complessivi effettivamente eseguiti, non è forse difficile, per chi dovesse pensare di attivare ora il Supersismabonus 110% per una casa unifamiliare, non riuscire a maturare il 30% dei lavori previsti entro il 30/06/2022. In questo caso:

  • posto che, in vigenza del supersismabonus 110%, non pare sia possibile optare originariamente per il sismabonus ordinario;
  • partiti con il supersismabonus 110% e verificato al 30/06/2022 di non aver maturato il 30% dei lavori.

Secondo voi sarebbe possibile optare successivamente per il sismabonus ordinario? E se si, a partire dal 01/07/2022 o dal 01/01/2023?

Dal Sismabonus 110% al Sismabonus ordinario: la risposta dell'esperto

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di sismabonus, Ing. Cristian Angeli. Di seguito la sua integrale risposta.

Il quesito posto dal gentile lettore prefigura uno scenario meritevole di approfondimento, poiché potrebbe concretizzarsi per molteplici cause, anche del tutto indipendenti dall’operato del contribuente. Pensiamo al caso di sospensione dei lavori o di ritardi nell’approvvigionamento di materiali o di imprevisti in fase di costruzione.

Per questo sarebbe molto interessante conoscere quanto prima l’opinione delle Entrate, che ad oggi non risulta che sia mai stata espressa in modo ufficiale. Tuttavia la problematica del mancato raggiungimento del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022 deve essere inquadrata sia sotto il profilo normativo che quello edilizio.

Dal punto di vista normativo è opportuno ricordare quanto prevede la recente Legge n. 234/2021 all'art. 28. lettera e), ovvero “…la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Ciò significa che il periodo di vigenza del Superbonus per le unità unifamiliari è esteso, di norma, fino a fine anno.

A tale proposito la Commissione di monitoraggio per il Sismabonus, con parere n. 1 del 21 ottobre 2020, al quesito 3, ha chiarito “che i soggetti destinatari sia del Superbonus (antisismico) che del sisma bonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che sostengono spese nell’arco temporale di vigenza della detrazione più elevata non possono scegliere il regime agevolativo da utilizzare. Resta fermo invece che la disciplina “ordinaria” del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus”.

Ancora più nello specifico il suddetto parere ha specificato che “Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”.

Ciò significa che resterebbero disponibili allo sfortunato contribuente che possiede tutti i requisiti per il 110% ma che non rispetta le scadenze, solo le detrazioni per ristrutturazione edilizia ordinaria.

Occorre poi evidenziare che il mancato rispetto del requisito “temporale” equivale a una qualsiasi mancanza di requisiti fondamentali, come il raggiungimento del doppio salto di classe o il miglioramento sismico, con conseguente preclusione del Superbonus e problematiche dal punto di vista della legittimità degli interventi avviati, laddove la CILAS risultasse l’unico titolo edilizio.

Il procedimento urbanistico-edilizio

Oltre alle considerazioni dell'ing. Cristian Angeli, abbiamo chiesto qualche dettaglio in più dal punto di vista "urbanistico-edilizio" all'Ing. Gianluca Oreto. Di seguito le sue considerazioni.

L'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 ha dato la possibilità di attivare gli interventi di superbonus senza demoricostruzione, mediante presentazione della CILAS (che diventa condizione necessaria per fruire del bonus 110%). Un intervento di sismabonus ordinario, invece, nella migliore delle ipotesi avrebbe necessitato di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Nei casi "border-line", in cui i limiti di tempo sono molte risicati, si ritiene opportuna la presentazione del doppio titolo (che per gli interventi di sismabonus consiglierei sempre a prescindere). Da ricordare, comunque, che l'art. 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) recita:

"Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro".

In corso d'opera è, quindi, sempre possibile la presentazione di una SCIA tardiva, dietro pagamento di una sanzione di 516 euro.

© Riproduzione riservata