Decreto Aiuti-quater, Cessioni e unifamiliari: il grande bluff del Superbonus

Il Decreto Aiuti-quater e il Decreto Cessioni uniti non consentono l'utilizzo del superbonus 90% per gli interventi sulle unifamiliari

di Gianluca Oreto - 02/03/2023

Un progetto normativo spesso è frutto di tanti piccoli punti che uniti tra loro danno forma ad un obiettivo da raggiungere. Almeno così dovrebbe essere anche se da maggio 2020 chi vive il comparto dell'edilizia è vittima della totale assenza di progettualità che, invece, dovrebbe sempre esistere per guidare il Paese.

I correttivi al Decreto Rilancio

Dopo 24 provvedimenti correttivi che hanno modificato in corsa le due misure previste dagli art. 119 (superbonus) e 121 (cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), complice la presenza di 3 diversi Governi (Conte II, Draghi e Meloni), è possibile individuare parecchie incongruenze oltre che la totale assenza di rispetto per quello che dovrebbe essere chiamato il "principio del legittimo affidamento".

Se avvii un intervento edilizio sulla base di una regola, lo Stato non può modificarla in corsa. Purtroppo, però, lo Stato riconosce la fase di "avvio" di un intervento nella presentazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che, soprattutto nell'ultimo anno, sono arrivati provvedimenti che "formalmente" non possono essere considerati retroattivi ma che in realtà sono riusciti a mortificare il lavoro di tutti, cambiando dall'oggi al domani le regole del gioco.

L'assenza di obiettivi e progettualità è ben visibile a partire da giugno 2021 quando con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) il Governo ha deciso di premere forte sull'acceleratore, incentivando l'utilizzo del superbonus mediante due strumenti:

  • la CILAS;
  • la deroga all'art. 49 del DPR n. 380/2001 (il superbonus non può essere perso in presenza di abusi edilizi).

Ma, a partire da gennaio 2022, con il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), si è intervenuto sul meccanismo di cessione del credito nella speranza che questo potesse servire a disincentivare l'utilizzo della detrazione fiscale. Cosa che non è accaduta come dimostrato da Enea nei suoi report sull'utilizzo del Superecobonus.

Superbonus 2023 per le unifamiliari

Ma il caso più eclatante di completa assenza di progettualità è arrivato tra novembre 2022 e febbraio 2023. Più precisamente con la pubblicazione:

Benché i numeri sull'utilizzo del Superbonus fossero già alti, il Governo Meloni, con il D.L. n. 176/2022, ha aperto una nuova finestra temporale per l'utilizzo del bonus sugli edifici unifamiliari (da molti chiamati "villette"). Un nuovo bonus con aliquota del 90% e 3 condizioni di accesso:

  • il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Con il D.L. n. 11/2023, invece, la scelta è stata quella di bloccare il meccanismo delle opzioni alternative per qualsiasi intervento avviato con CILAS presentata a partire dal 17 febbraio 2023.

Caso pratico su Superbonus 90% su una unifamiliare

Prendiamo un caso pratico di utilizzo di Superbonus 90% su un edificio unifamiliare. L'ultimo report pubblicato da Enea ha evidenziato che l'investimento medio di un intervento su una unifamiliare è di 113.845,67 euro. Investimento che consente di maturare (al 90%) una detrazione complessiva di 102.461,10 euro da dividere in 4 quote annuali di pari importo ovvero 25.615,28 euro.

Ricapitoliamo:

  • investimento: 113.845,67 euro;
  • detrazione maturata: 102.461,10 euro;
  • singola rata da portare in detrazione annuale: 25.615,28 euro.

Il Decreto Aiuti-quater ha previsto che per accedere al Bonus 90%, il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro calcolato sulla base del quoziente familiare. In particolare, per il calcolo del reddito di riferimento va preso il reddito complessivo e diviso per un numero di parti pari a 1 nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona. Tale numero è incrementato di:

  • 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o convivente;
  • 0,5 se presente un familiare a carico;
  • 1 se sono presenti due familiari a carico;
  • 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Immaginiamo che nel nostro esempio la famiglia sia composta da padre, madre e due figli. Il quoziente familiare è pari a 3, per cui per avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, il reddito complessivo della famiglia non dovrà superare i 45.000 euro.

Nel caso di reddito complessivo pari a 45.000 euro, l'incidenza IRPEF lorda sarà del 28,11%. Immaginando che il reddito sia lo stesso per i prossimi 4 anni, questa famiglia pagherà 12.650 euro di IRPEF lorda (che è anche la sua "capienza fiscale").

Ma per utilizzare il Superbonus 90% interamente, gli sarebbe servita una capienza fiscale di 25.615,278 euro.

Ecco che allora si genera un grande paradosso:

  • per accedere al Superbonus 90% serve un reddito che non consente di utilizzare direttamente la detrazione;
  • il Decreto Cessioni ha eliminato il meccanismo di cessione anche per i soggetti (come quelli del nostro esempio) che senza le opzioni alternative non potranno mai utilizzare il superbonus.

Il grande bluff (o totale assenza di progettualità) è servito.

© Riproduzione riservata