Decreto Bollette: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento è in vigore da oggi. Introdotte numerose modifiche, mentre vengono confermati il bonus sociale e i crediti di imposta per l'acquisto di luce e gas da parte delle imprese

di Redazione tecnica - 30/05/2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023, n. 124, la legge del 26 maggio 2023, n. 56, di conversione del Decreto-Legge n. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”), recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali". Con la conversIone in legge sono state apportate diverse modifiche al provvedimento originario. Vediamole nel dettaglio.

Decreto Bollette convertito in legge: tutte le modifiche in Gazzetta Ufficiale

Viene confermato all’art. 1 il rafforzamento del c.d. “bonus sociale” per l’energia elettrica e per il gas, in relazione al II trimestre 2023. Esso spetta i clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute.  All’art. 3 è stato invece introdotto un contributo per i clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari del bonus sociale, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, in caso di aumenti elevati del prezzo del gas. Si conferma inoltre l’aliquota del gas al 5% per II trimestre 2023 destinato a uso civile e industriale.

Acquisto energia elettrica e gas: i crediti di imposta per imprese

Con l’art. 4 viene prorogata al II trimestre 2023 il riconoscimento di un credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas alle imprese energivore pari:

  • al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023; 
  • al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023 per le imprese gasivore;
  • al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023 per le imprese non gasivore.

I crediti sono utilizzabili in compensazione  entro il 31 dicembre 2023 tramite F24, ferma restando la facoltà di cessione per intero.

Enti locali: riduzione IVA e oneri generali nel settore gas 

La legge n. 56/2023 modifica l’art. 2 del D.L. n. 34/2023, con l’introduzione del comma 5-bis, che destina ai Comuni con popolazione dai 25 ai 35mila abitanti in fase di predissesto, 1,5 milioni di euro per coprire i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas.

Supporto al settore sportivo per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia

Passa da 25 a 35 milioni di euro il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” per fronteggiare il caro energia. Lo stabilisce il nuovo art. 4-bis, con cui si stabilisce l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, delle discipline sportive, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché del Coni, del Comitato italiano paralimpico e della società Sport e Salute Spa. Il decreto di attuazione sarà emanato dall’Autorità politica delegata in materia di sport.

Cumulo agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico 

Apportate modifiche all’art. 7, che specifica in maniera più dettagliata per quali interventi finalizzati al risparmio energetico è possibile usufruire del cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale, fermo restando che la somma dei due benefici non deve essere superiore al 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

La norma riguarda in particolare i contributi istituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2023 ed erogati negli anni 2023 e 2024, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di efficienza energetica ai sensi dell’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) , dei commi 344-347 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2007 e dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013. 

Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

Con l’art 7-quater si prevede un incentivo, limitato al 2023, per le start-up costituite dal 1° gennaio 2020 impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati per la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. L’agevolazione, finanziata per il solo anno 2023 con due milioni di euro. Lo stanziamento ammonta a due milioni di euro, che verranno destinati al sostegno tramite un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200mila euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute in quelle attività. L’importo spettante può essere sfruttato esclusivamente in compensazione. Con decreto interministeriale MIMIT e MEF verranno definite le disposizioni di attuazione di ripartizione delle risorse.

Tregua fiscale: le modifiche alle norme in vigore

Inserito l’art. 17-bis, rubricato “Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, che estende anche agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate, oppure che hanno assegnato il servizio a concessionari privati iscritti nell’apposito albo, la possibilità di applicare alcuni istituti di “tregua fiscale” introdotti dalla legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): 

  • annullamento automatico (“stralcio”) dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015;
  • definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 non rientranti nella cosiddetta “rottamazione quater” .

Modificato inoltre l’art. 20, relativo ai termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Per le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è viene introdotta una nuova possibilità di frazionamento mensile, a partire dal 2024, con 51 rate mensili di pari importo. La rateizzazione è concessa solo per importi superiori a 1000 euro.

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