Decreto Cutro: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Pubblicata la legge di conversione recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”

di Redazione tecnica - 09/05/2023

Nonostante le numerose contestazioni, il D.L. n. 20/2023 (c.d. “Decreto Cutro”) è stato convertito con modificazioni in legge n. 50/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”.

Decreto Cutro: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Ecco l’articolato dopo la conversione:

  • Capo I - Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
    • Art. 1 - Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
    • Art. 2 - Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
    • Art. 3 - Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
    • Art. 4 - Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
    • Art. 4 bis - Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati
    • Art. 5 - Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie
    • Art. 5 bis - Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera
    • Art. 5 ter - Modifiche al sistema di accoglienza
    • Art. 5 quater - Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza
    • Art. 6 - Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
    • Art. 6 bis - Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa
    • Art. 6 ter - Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza
    • Art. 7 - Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali
    • Art. 7 bis - Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera
    • Art. 7 ter - Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale
    • Art. 7 quater - Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento
    • Art. 7 quinquies - Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
  • Capo II - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
    • Art. 8 - Disposizioni penali
    • Art. 9 - Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale
    • Art. 9 bis - Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale
    • Art. 9 ter - Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale
    • Art. 10 - Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
    • Art. 10 bis - Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio
    • Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
    • Art. 12 - Entrata in vigore.

Decerto Cutro: le principali novità

Con il provvedimento si stabiliscono le quote di stranieri ammissibili in Italia per lavoro subordinato non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025). Dal punto di vista dell’occupazione, si semplificano l’avvio del rapporto di lavoro con aziende italiane, la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche stagionale.

Inoltre è prevista una durata massima di 3 anni per i seguenti tipi di permesso di soggiorno:

  • per lavoro subordinato se si è in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • per lavoro autonomo
  • in seguito al ricongiungimento familiare

Le sanzioni penali contro gli scafisti

Inasprite le pene contro trafficanti di essere umani e scafisti per il reato di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”.

Esse prevedono:

  • reclusione da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
  • reclusione da 15 a 24 anni per morte di una persona;
  • reclusione da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Il reato è perseguibile anche se commesso fuori territorio italiano.

Aumento dei Centri di Permanenza e supporto a Hot Spot Lampedusa

Aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei CPR (centri di permanenza per i rimpatri) nel caso in cui lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Prevista inoltre fino al 31 dicembre 2023 la deroga al codice dei contratti pubblici per individuare, aprire o ampliare altri CPR; sempre fino alla stessa data l’hot spot di Lampedusa potrà avvalersi dell’aiuto della Croce Rossa Italiana per la gestione di situazioni particolarmente critiche e verrà attivata una postazione medicalizzata del 118.

Modifiche all’istituto della Protezione speciale

Modificato l’istituto della protezione speciale: essa rimane per chi non ha ottenuto la protezione internazionale ma non può essere comunque espulso o respinto perché nel paese di origine è a rischio della vita, persecuzione e di violazioni sistematiche di diritti umani, trattamenti inumani o tortura.

Vengono previste le seguenti modifiche:

  • non si tiene più però conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, dell'inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno, oltre che dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine;
  • i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità sono rinnovati, per una sola volta e con durata annuale;
  • questa tipologia di permesso non potrà essere convertita in permesso di lavoro;
  • possono richiederla le donne che vogliono sottrarsi all’induzione di matrimonio;
  • il rinnovo potrà avvenire solo per 6 mesi e solo se permangono le condizioni di eccezionale calamità;
  • viene esclusa la concessione della protezione speciale per gravi condizioni psicofisiche;
  • in caso di patologie di particolare gravità è possibile richiedere la protezione speciale solo se non curabili nel Paese d’origine.
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