Decreto Energia: un pieno di emendamenti su superbonus e cessione del credito

Prosegue in Senato il percorso di conversione in legge del D.L. n. 21/2022 al quale sono stati presentati molti emendamenti sul superbonus e la cessione del credito

di Redazione tecnica - 29/04/2022

Prosegue in Commissioni riunite 6a e 10a l'esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 21/2022 (Decreto energia) a cui sono state presentate parecchi emendamenti che riguardano nello specifico l'art. 119 (superbonus 110%) e l'art. 121 (cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Decreto Energia: gli emendamenti presentati

Tra gli emendamenti presentati, ne evidenziamo qualcuno che prova a sbloccare l'impasse venutasi a creare a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter).

3.66 - 10.0.39 - Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.

9.0.10 - 10.0.41 - Si prevede la possibilità per le banche di cedere integralmente una o più annualità del credito d'imposta.

10.0.1 - Viene specificato che il 30% da dimostrare il 30 giugno 2022 per la proroga al 31 dicembre 2022 (edifici unifamiliari) si calcola sulla base delle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli 292 interventi edilizi.

10.0.2 - Possibilità di depositare entro il fine lavori l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e realizzato, di cui all'Allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

10.0.4 - 10.0.5 - 10.0.6 - 10.0.7 - Eliminare il riferimento al 30 giugno 2022 e la dimostrazione del 30% del SAL e prevedere l'unica scadenza del 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari. Proroga al 31 dicembre 2022 per il sismabonus-acquisti 110%, di cui all'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013.

10.0.28 - Viene richiesto che i tecnici rendano noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva (aspetto in realtà già contemplato nel contratto tra professionista e cliente). Si chiede la creazione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze, a cui possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni, nonché gli amministratori di condominio.

10.0.29 - 10.0.30 - 10.0.31 - 10.0.32 - 10.0.33 - 10.0.34 - A decorrere dal 1 gennaio 2023, i lavori di superbonus e quelli che accedono alle opzioni alternative, dovranno essere eseguiti da imprese che dimostrino il possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Mentre a decorrere dal 1 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le imprese dovrebbero dimostrare di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.

10.0.35 - Inserimento all'art. 121 del Decreto Rilancio del comma 3-bis: In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente.

10.0.36 - Possibilità di utilizzare negli anni successivi la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno.

10.0.37 (testo 2) - Sostituzione del comma 1-quater dell'art. 121 con il seguente: I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

10.0.38 - Inserimento dl comma 1-quienquies all'art. 121 in modo che alla comunicazione telematica relativa all'opzione siano allegati:
a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
b) il codice della fattura elettronica;
c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA.

10.0.40 - Inserimento tra i soggetti beneficiari delle ulteriori cessioni alla prima delle società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

10.0.42 (testo 2) - 10.0.43 - Possibilità delle ulteriori cessioni da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

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