Decreto Lavoro: tutte le misure approvate dal Governo

Dal taglio del cuneo fiscale che porterà fino a 100 euro più in busta paga, alle politiche di sostegno per disoccupati e giovani lavoratori, ecco cosa prevede il decreto-legge

di Redazione tecnica - 03/05/2023

La scelta della data del 1° maggio non è stata naturalmente casuale, per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (c.d. "Decreto Lavoro"). Diverse le misure previste a favore dei lavoratori, di contrasto alla povertà e all’esclusione social, per la promozione di politiche attive del lavoro e per il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni. Vediamole nel dettaglio.

Decreto lavoro: riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

Passa dal 2% al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, esclusa la tredicesima mensilità. L’esenzione è al 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro. Questa manovra si tradurrà in aumento della contribuzione netta per i mesi indicati. Viene inoltre innalzata la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Maggiorato anche l’assegno unico per i genitori vedovi, che viene così equiparato a quello destinato ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misure di inclusione sociale e lavorativa

Via il reddito di cittadinanza, sì all’integrazione al reddito a partire dal 1° gennaio 2024, destinata a nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti. L’importo non sarà inferiore a 480 euro all’anno, esenti dall’IRPEF ed ergogati dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Ogni 3 mesi i beneficiari dovranno recarsi presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

I soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non considerati “fragili”, perderanno il beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o part time al 60% e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito è riconosciuto un diverso contributo per sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra queste misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Per accedere a queste misure è necessario registrarsi su una piattaforma informatica nazionale. Il compenso riconosciuto è di 350 euro al mese per un anno.

Incentivi anche per i datori di lavori che assumeranno giovani, pari al 60% della retribuzione per 12 mesi, nel caso di assunzioni di giovani under 30, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, al massimo per 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Contratti a termine: le novità del Decreto Lavoro

Novità anche per i contratti a tempo determinato. Essi potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

Le misure per la sicurezza sul lavoro, la tutela contro gli infortuni e i controlli ispettivi

Con il provvedimento viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono inoltre:

  • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi;
  • l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Infine vengono introdotte alcune disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

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