Il testo del “decreto sostegni” approvato dal Senato

Decreto sostegni: Gli emendamenti approvati e il testo del decreto-legge coordinato con gli emendamenti

di Redazione tecnica - 12/05/2021

La V Comissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati è stata convocata per il pomeriggio di oggi, nella Sala del Mappamondo, per il seguito dell’esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" di conversione in legge del decreto-legge n.41/2021 nel testo approvato dal Senato con voto di fiducia del 6 maggio 2021.

I tempi sono abbastanza stretti in quanto il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro la prossima settimana ed è preventivabile che anche la Camera approverà il provvedimento con voto di fiducia e non modificherà nulla rispetto a quanto approvato dal Senato per il fatto stesso che non ci sarebbero i tempi per un ulteriore passaggio in Senato.

In allegato sia il testo degli emendamenti approvati, con voto di ficucia, dal Senato che il testo del decreto-legge coordinato con gli emendamenti stessi.

Nell’ultima versione approvata dal Senato è possibile notare come la legge di onversione del decreto-legge n. 41/2021 fa lievitare il testo da 43 ad oltre 90 articoli con un aumento sui 43 precendenti articoli di oltre 30 nuovi commi.

Record dei commi introdotti all’articolo 30

Nel dettaglio il record dei commi introdotti va allarticolo 30 “Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga” in cui sono stati introdotti ben 11 commi e, precisamente, i commi 2-bis, 4-bis, 6-bis, 6-ter, 6-quater e dall’11-bis all’11-septies.

Tra i tanti provvedimenti contenuti nell’articolato segnaliamo, tra quelli introdotti dal Senato, quelli di seguito indicari

Superbonus

L’articolo 6-bis - introdotto al Senato - inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 viene inserito il nuovo comma 9-ter il cui testo è il seguente: «9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla moda-lità di rilevazione contabile adottata dal contribuente».

Esenzione prima rata IMU

L’articolo 6-sexies- introdotto al Senato- esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021. Più in dettaglio, l’articolo 6-sexies, al comma 1, esenta dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal decreto-legge in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi

L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.

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