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Decreto Superbonus 2024: l'audizione del Fisco

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ripercorre le novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 e fornisce alcuni numeri sulle frodi legate ai bonus edilizi

di Redazione tecnica - 19/04/2024

Opzioni alternative: lo stop a cessione del credito e sconto in fattura

Ricorda Ruffini come l’art. 1 del D.L. n. 39/2024 sia intervenuto sulla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, restringendo ulteriormente, rispetto a quanto già operato con il Decreto Cessioni, le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.

Queste le modifiche apportate:

  • a partire dal 30 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del decreto Agevolazioni)non è più prevista una deroga di carattere soggettivo al divieto di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per le IACP, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS, le ODV e APS (comma 1, lettera a);
  • è consentita l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura solo per gli interventi in materia di Superbonus realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; peraltro, l’esercizio delle opzioni, in questo caso, è possibile solo fino a esaurimento dei fondi disponibili ed è demandato al Commissario straordinario il compito di assicurare il rispetto del citato limite di spesa (comma 1, lettere b e c).

Ruffini ricorda anche la previsione del regime transitorio con lo scopo di tutelare i contribuenti che avevano già programmato gli interventi edilizi agevolabili e avviato la relativa istruttoria facendo affidamento sulla possibilità di ottenere lo sconto in fattura ovvero di cedere il credito per quegli inerventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi rientrano nel Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi rientrano nel Superbonus e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi rientrano nel Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal Superbonus;
  • • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi dal Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

In questo modo la disposizione fa sì che, qualora sussistano i presupposti appena elencati gli IACP, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS, le ODV e le APS, se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, possano continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione.

Stesso discorso per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o metereologici permane l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il direttore di AdE ricorda anche le novità introdotte all’articolo 1, comma 4, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, il cui ambito di applicazione delle opzioni alternative era staTo già ristretto con l’art. 3 del Decreto Legge n. 212/2023.

Con il D.L. n. 39/2024 si prevede che l’esercizio delle opzioni in relazione agli interventi volti al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche è ammesso solo per le spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale  non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.

Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, le opzioni restano esercitabili solo limitatamente agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 marzo 2024:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  2. laddove non prescritta la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, in caso di lavori ancora non iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 

Infine, l’articolo 1, comma 5, vieta l’esercizio delle opzioni per interventi Superbonus o agevolabili con altri bonus edilizi per i quali, anche in presenza di CILAS e dei presupposti per l’operatività, al 30 marzo 2024 non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

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