Decreto Superbonus e bonus edilizi: il calendario del Senato

Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus) passa all’esame del Senato

di Redazione tecnica - 05/02/2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023, dopo l’approvazione in prima lettura da parte della Camera dei Deputati (senza alcuna modifica rispetto al testo predisposto da Palazzo Chigi) il Decreto Legge n. 212/2023 (Decreto Superbonus e bonus edilizi) si avvia alla conclusione del suo percorso di conversione in legge.

Decreto Superbonus: il calendario del Senato

È stata calendarizzata per il 20, 21 e 22 febbraio 2024 la discussione dell’assemblea del Senato che si prevede approverà in prima lettura il testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 212/2023 trasmesso lo scorso 31 gennaio dalla Camera.

Non si prevedono grosse novità in quanto, considerata la scadenza del Decreto Legge (27 febbraio), il Senato avrà solo il tempo di una breve discussione prima di confermare le disposizioni contenute in questo provvedimento che possono già essere considerate definitive nella sua versione originaria predisposta dal Governo.

La struttura del Decreto Legge n. 212/2023

Ricordiamo che il D.L. n. 212/2023 è un provvedimento emergenziale che riguarda esclusivamente il mondo del bonus edilizi e si compone di appena 4 articoli:

  • Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
  • Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
  • Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • Art. 4. Entrata in vigore

Salva SAL e contributo redditi bassi

Il primo dei 4 articoli, al comma 1, interviene sui bonus edilizi indiretti maturati a stato di avanzamento lavori (SAL). Questi SAL scontati dalle imprese o ceduti ad altri soggetti non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento anche nel caso in cui non si soddisfi il requisito del miglioramento di due classi energetiche (richiesto per gli interventi di riqualificazione energetica). Resta la responsabilità solidale in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave (ovvero il motivo principale per cui ad oggi la cessione risulta completamente bloccata).

Il successivo comma 2 dispone un contributo per i redditi bassi utilizzabile per completare i lavori in condominio. In particolare, i proprietari di unità immobiliari in condominio con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis .1, del Decreto Rilancio) che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% potranno richiedere un contributo (al momento sconosciuto) da utilizzare per coprire le spese sostenute dal’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Saranno l’Agenzia delle Entrate ha stabilire le risorse disponibili per questo contributo e un Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro fine febbraio) a stabilire criteri e modalità di utilizzo.

Opzioni alternative nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

L’articolo 2:

  • modifica la disciplina delle esclusioni al divieto di utilizzo delle opzioni alternative contenuta all’art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo del Decreto Legge n. 11/2023 (relativa agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3);
  • obbliga alla stipula di un contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, i contribuenti indicati all’art. 119, comma 8-ter del Decreto Legge n. 34/2020, ovvero quelli che potranno continuare ad utilizzare il superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025.

Relativamente al primo punto, potranno continuare ad utilizzare le opzioni alternativa unicamente i contribuenti in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Barriere architettoniche: ambito oggettivo e opzioni alternative

Decisamente più “importante” il contenuto dell’art. 3 che stravolge completamente il mondo delle detrazioni fiscali del 75% previsto all’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Entrando nel dettaglio, a partire dal 30 dicembre 2023 il bonus viene limitato per l’abbattimento delle barriere architettoniche di tipo verticale (scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici). Niente più bonus 75% per le barriere orizzontali (infissi, bagni, cucine,…).

Viene abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter citato, per cui a partire dal 30 dicembre 2023 il bonus 75% non può più essere utilizzato per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Colmando un pericoloso vuoto normativo (durato 2 anni) viene espressamente previsto che il rispetto dei requisiti di cui decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sia asseverato da un tecnico abilitato.

Altro aspetto, decisamente importante, riguarda le possibilità di utilizzo del bonus mediante opzioni alternative. Modificando l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Legge n. 11/2023 (che escludeva questo bonus dal divieto di opzioni alternative) viene previsto un nuovo sistema che consentirà di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 unicamente da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le possibilità per continuare ad utilizzare le opzioni alternative sono state, infine, limitate alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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