Decreto taglia cessioni e Superbonus, critiche e proposte dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla critica preconcetta contro lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta

di Redazione tecnica - 23/04/2024

Stop alla remissione in bonis

Più dura la critica all’art. 2 del D.L. n. 39/2024 che ha messo la parola fine all’utilizzo della remissione in bonis per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni alternative. “Motivare questa abrogazione con l’esigenza di sapere con certezza entro e non oltre il 4 aprile 2024 il dato dei crediti d’imposta maturati su spese sostenute nel 2023, al fine di una loro puntuale esposizione nel DEF in fase di elaborazione - critica il CNDCEC - pare francamente una aggravante, piuttosto che una attenuante, perché esplicita un ordine di priorità francamente distorto, nel quale l’esigenza di avere a disposizione numeri certi viene anteposta all’esigenza di assicurare le idonee tutele al contribuente che, senza essere stato ancora oggetto di controlli, si accorge di non aver presentato la comunicazione nei termini e vuole celermente attivarsi, oppure si accorge di averla presentata con errori sostanziali che vuole correggere. Peraltro, se l’esigenza era quella di avere un dato per quanto più possibile attendibile alla data del 4 aprile scorso, l’obiettivo è stato ormai raggiunto. Non è quindi la remissione in bonis a dover essere abrogata, quanto piuttosto l’articolo 2 del provvedimento in esame che si ritiene di dover abrogare”.

Il CNDCEC ha, inoltre, proposto una serie di emendamenti alle “storture tecniche degli articoli del provvedimento in esame che si occupano di sconti e cessioni sulle spese agevolate con il Superbonus o con gli altri bonus edilizi, in particolare:

  • estendere ai crediti d’imposta derivanti da comunicazioni di opzione presentate entro il 4 aprile 2024 su spese agevolate con il Superbonus, Sismabonus o bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 per cento, la possibilità di rateizzare in dieci anni le eventuali quote inutilizzate, per mancanza di capienza, delle singole rate annuali (attualmente questa possibilità viene concessa solo ai predetti crediti d’imposta che derivano da comunicazioni di opzione presentate entro il 31 marzo 2023);
  • introdurre, come si è opportunamente fatto anche in occasione del decreto-legge n. 11 del 2023, una serie di norme di interpretazione autentica (come tali, non onerose per il bilancio dello Stato) volte a risolvere dubbi interpretativi suscettibili di generare in futuro ingente contenzioso su questioni essenzialmente formali.
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