Demo-ricostruzione con modifica prospetto: basta la SCIA?
Il TAR Lazio torna sulla necessità del titolo edilizio idoneo per interventi ricostruttivi e chiarisce la rilevanza della sagoma e dei volumi
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Redazione tecnica -
25/05/2025
Ristrutturazioni edilizie "leggere" o "pesanti": le norme di riferimento nel Testo Unico Edilizia
La decisione del TAR, che ha confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione sia sotto il profilo procedurale che sostanziale, è facilmente comprensibile, tenendo conto di quanto previsto dal Testo Unico Edilizia:
- art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001: individua tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” quelli che comportano modifiche della sagoma, dei prospetti o della volumetria complessiva dell’edificio. Tali interventi sono soggetti a permesso di costruire o SCIA alternativa ai sensi dell’art. 23;
- art. 22, d.P.R. n. 380/2001: disciplina gli interventi subordinati a SCIA ordinaria, tra cui gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia leggera, purché non modifichino elementi strutturali o volumetrici;
- art. 23, d.P.R. n. 380/2001: introduce la SCIA in alternativa al permesso di costruire per interventi maggiormente impattanti ma non complessi quanto quelli soggetti a permesso;
- art. 33, d.P.R. n. 380/2001: regola l’ordine di demolizione per le opere abusive realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio, con possibilità di applicazione della sanzione pecuniaria qualora non risulti possibile ripristinare lo stato dei luoghi senza compromettere la parte legittimamente eseguita;
- art. 34, d.P.R. n. 380/2001: integra le disposizioni dell’articolo precedente, disciplinando il procedimento sanzionatorio in caso di difformità parziali.
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