Demo-ricostruzione con modifica prospetto: basta la SCIA?
Il TAR Lazio torna sulla necessità del titolo edilizio idoneo per interventi ricostruttivi e chiarisce la rilevanza della sagoma e dei volumi
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando che in caso di difformità sostanziale tra edificio preesistente e nuova costruzione, l’intervento richiede un titolo edilizio adeguato. Pertanto l’omessa qualificazione corretta nella SCIA comporta la perdita di legittimità dell’intervento e giustifica l’adozione dell’ordine di demolizione.
In particolare, si ribadiscono i consolidati principi in materia secondo cui:
- l'intervento di demolizione e ricostruzione comporta un nuovo titolo edilizio se modifica sagoma, volumi o prospetti;
- la modifica del prospetto, costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” soggetto almeno a SCIA alternativa a pdc;
- il procedimento sanzionatorio si ritiene motivato ove vi sia sufficiente descrizione dell’abuso;
- la c.d. fiscalizzazione è valutabile soltanto in fase di esecuzione della demolizione.
L’interesse pubblico al governo del territorio prevale su eventuali negligenze tecniche del privato, che è chiamato a operare nel pieno rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie.
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