Determinazione corrispettivi: no a calcoli approssimativi

Nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le SA devono utilizzare il decreto “Parametri” per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara

di Redazione tecnica - 31/05/2023

Il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) secondo le tabelle ministeriali di cui al DM 17 giugno 2016 (c.d. "Decreto Parametri") non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, in violazione delle linee guida n. 1 e del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021.

Calcolo corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura: no ad approssimazioni o a importi forfetari

Queste le conclusioni a cui è giunta l’ANAC, con l'Atto del Presidente del 17 maggio 2023, a seguito della segnalazione del CNI su una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, studi specialistici multidisciplinari, indagini e rilievi in sito, prove di laboratorio, servizi accessori di progettazione partecipata, assistenza nei procedimenti autorizzativi del progetto per la realizzazione di una diga.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva specificato all’Autorità che le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non erano chiare, senza che vi fosse la possibilità di verificare che il corrispettivo fosse stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016. Inoltre era riportata un’unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, con conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l’opera.

Secondo la Stazione appaltante, non esisterebbero minimi inderogabili, ma si potrebbe decidere di discordare da questi ultimi, in presenza di esigenze ritenute legittime. Quanto poi all'«unica ID opere» contenuta nel disciplinare di gara, il Consorzio ha chiarito che l'opera è costituita prevalentemente da interventi riconducibili a "strutture speciali" di categoria S.05 e pertanto “Si è ritenuto di agevolare la partecipazione semplificando la suddivisione in categorie d'opera, trattandosi peraltro di un computo relativo alla sola fase di Studio di Fattibilità, perciò, facilmente soggetto a variazioni legate allo sviluppo delle successive fasi progettuali”.

Il riferimento alle tabelle del Decreto Parametri

Spiega ANAC che l’assenza negli atti di gara dei codici riportati nella tavola Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA del DM 2016 comporta una evidente mancanza di chiarezza sia in ordine alle prestazioni oggetto di affidamento, sia in ordine alle modalità con cui è stato determinato il corrispettivo a base di gara così come in relazione alla voce “progettazione definitiva”.

Per la “progettazione definitiva”, la Stazione appaltante avrebbe dovuto indicare quali prestazioni avrebbero dovuto considerarsi ricomprese nell’importo indicato tra quelle di cui all’art. 24 del DPR 207/2010 che fissa i documenti costituenti il progetto definitivo. Inoltre, in riferimento alla voce “incarichi per prestazioni professionali specialistiche necessarie alla redazione del progetto” sarebbe stato doveroso chiarire quali attività rientrino nell’importo indicato.

Sul punto l’Autorità ha richiamato l’art. 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 14, comma 1, lett. c del d.lgs. 56/2017, il quale prevede che “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva […] le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”.

Pertanto le stazioni appaltanti negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura devono utilizzare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Le disposizioni delle Linee Guida ANAC

Inoltre le Linee guida Anac n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” adottate con deliberazione dell’Autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, nel capitolo III, punti 2.2.1 e 2.2.2 hanno chiarito che “Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato e l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara”.

Pertanto, già nel 2016 veniva indicato alle stazioni appaltanti di allegare agli atti di gara il dettaglio dei corrispettivi calcolati ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice e del DM 17.06.2016 per la determinazione degli importi dei servizi di progettazione.  Questo perché l’assenza del dettaglio dei corrispettivi non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto.

Determinazione corrispettivi: le indicazioni dell'ANAC

Successivamente con Comunicato del 3 febbraio 2021, integrato dal Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022, il Presidente dell’ANAC ha ulteriormente chiarito che “L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante. Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga” .

Nel Comunicato dell’8 novembre 2022, inoltre, il Presidente ha ulteriormente chiarito che “Ad integrazione delle indicazioni fornite con le linee guida n.1 recante ‘‘Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, come da ultimo aggiornate dalla delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e nel successivo comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021 (Corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), si intende quindi precisare che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all’amministrazione esercitare lo ius variandi’’.

Pertanto, nella documentazione di gara deve essere sempre riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi che rende trasparente il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara e che limita la possibilità per i progettisti di chiedere di corrispettivi ulteriori in corso di esecuzione.

Diversamente, l’assenza del dettaglio dei corrispettivi calcolati sulla base del DM 17.06.2016 per la determinazione degli importi dei servizi di progettazione non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto ed espone l’amministrazione a successive richieste di pagamento.

Le stazioni appaltanti devono utilizzare le tariffe ministeriali di cui al DM 17 giugno 2016, che rappresentano in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante, per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, potendosene discostare solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime.

In conclusione, spiega ANAC, il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d.lgs. 50.2016 secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, in violazione delle linee guida n. 1 e del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021.

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