Detrazioni fiscali e opzioni alternative: cosa fare in caso di errore?

Una risposta del MEF chiarisce cosa fare per sostituire o correggere le comunicazioni delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)

di Redazione tecnica - 25/10/2021

Lo abbiamo sempre sostenuto: benché il superbonus 110% sia una detrazione dalla potenza straordinaria, la parte più importante del Decreto Rilancio è rappresentata dalle opzioni alternative.

Detrazioni fiscali: le opzioni alternative

L'art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tali opzioni possono essere esercitate per le spese sostenute negli anni:

  • 2020, 2021 e 2022 per gli interventi di superbonus;
  • 2020 e 2021 per gli interventi che accedono:
    • al bonus ristrutturazioni edilizie del 50%;
    • all'ecobonus ordinario:
    • al sismabonus ordinario;
    • al bonus facciate;
    • al bonus fotovoltaico ordinario;
    • al bonus per le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ordinario.

Le disposizioni attuative per l'esercizio delle due opzioni sono state stabilite dall'Agenzia delle Entrate con i provvedimenti:

e altri due provvedimenti che hanno solo prorogato la scadenza del termine di invio della comunicazione per il 2021 (prima al 31 marzo e poi al 15 aprile 2021).

Le modalità di cessione, utilizzo e ulteriore cessione del credito

I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate definiscono pure:

  • le modalità di esercizio dell’opzione;
  • le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta;
  • le modalità per le ulteriori cessioni dei crediti d’imposta.

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello. La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per gli interventi di ecobonus 110%, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista.

A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Annullare o sostituire la comunicazione

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

  • il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate;
  • l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione; nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Opzioni alternative: occhio al SAL

Come specifica il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e da una lettura dei commi 1-bis e 3 dell'art. 121 del Decreto Rilancio, la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Su questo occorre fare molta attenzione perché per il superbonus è stata prevista la possibilità di cessione a stato di avanzamento con un SAL minimo del 30%. Quindi, nel caso entro il 31 dicembre non sia raggiunto il 30% dei lavori, la relativa quota potrà solo essere portate in detrazione fiscale senza l'utilizzo delle opzioni alternative.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della ulteriore cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità.

Le conferme del MEF su sostituzione e correzione della Comunicazione

Sull'argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha risposto ad una interrogazione parlamentare chiarendo che decorso il termine del giorno 5 del mese successivo all'invio della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto bob è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa. Decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà accettarlo (ai fini dell'utilizzo in compensazione o dell'ulteriore cessione) oppure rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente. In caso di rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

il MEF ha anche confermato che nella fase sia di compilazione delle comunicazioni che di accettazione dei crediti sono state riscontrate diverse tipologie di errori (tra le quali l'errata indicazione del cessionario) rilevati dai soggetti interessati quando erano ormai decorsi i termini per procedere alla correzione o all'invio di una nuova comunicazione.

In alcuni casi si è trattato di errori meramente formali, che non hanno inciso sulla sostanza del rapporto tra cedente e cessionario, in altri casi, invece, gli errori hanno riguardato elementi sostanziali (quali ad esempio il codice fiscale del cessionario, l'importo della spesa e del relativo credito ceduto, la tipologia di intervento agevolato e altro).

Per tali problematiche non secondo il MEF non è possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, in quanto non si tratta di emendare provvedimenti assunti dai medesimi uffici, bensì di correggere errori (e le relative conseguenze materiali) commessi dai cedenti e dai cessionari in fase di compilazione delle comunicazioni di cui trattasi e di accettazione dei crediti.

L'Agenzia delle entrate sta analizzando le diverse tipologie di errori finora riscontrate allo scopo di individuare la soluzione procedurale più idonea al fine di assicurare che la correzione degli errori garantisca un'appropriata rappresentazione dei crediti in capo ai cedenti e ai cessionari, anche a tutela degli interessi erariali.

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