DGUE: il MIT aggiorna le linee guida

Il Comunicato del MIT di aggiornamento delle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE)

di Redazione tecnica - 04/07/2023

L'1 aprile è entrato in vigore il nuovo Decreto Legislativo n. 36 del 2023 di riforma del Codice dei contratti pubblici che ha cominciato ad acquisire efficacia dallo scorso 1 luglio.

Il DGUE: cosa cambia dall'1 luglio

Come previsto all'art. 91 del nuovo Codice dei contratti, l’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto deve utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per la compilazione dei seguenti atti:

  1. la domanda di partecipazione;
  2. il documento di gara unico europeo (DGUE);
  3. l’offerta;
  4. ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

Il comma 3 del citato art. 91 prevede che con il DGUE, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

  • di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (Titolo IV, Capo II, Parte V, Libro II - artt. da 94 a 98);
  • di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’art. 103.

Con il Comunicato del 30 giugno 2023, n. 6212 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici le indicazioni per la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il DGUE al quale si riferisce il comunicato del MIT fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 (con successivi aggiornamenti), come allegato alle “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” adottate da AgID con la Circolare n. 3/2016. I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023.

Viene specificato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

La struttura del DGUE

Il DGUE è articolato in sei Parti:

  • la Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull’ente concedente);
  • la Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
  • la Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice);
  • la Parte IV riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
  • la Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice;
  • la Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Il MIT ricorda che:

  • nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto  terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico;
  • attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE), previsto dall’art. 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all’obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

In riferimento alle informazioni contenute nella Parte II, il MIT fornisce indicazioni sulle sue sezioni.

Sulla Sez. A (Informazioni sull’Operatore economico) sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

  • Riquadro “Operatore economico PMI”. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Codice.
  • Riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali”. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:
    • gli estremi dell’attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) alla voce “Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;
    • se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;
    • se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale”.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

  • Riquadro “Forma di partecipazione”. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all’articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev’essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla Sez. B (Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico) viene specificato che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all’articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Per quanto concerne la Sez. C (Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti) relativamente all’avvalimento di cui all’articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, l’operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta, a cui può essere collegato l’incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

In ordine alla Sez. D (Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento) relativamente al subappalto di cui all’art. 119 del Codice, si specifica che l’operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

Parte III: motivi di esclusione

La Parte III contiene le informazioni relative all’assenza dei motivi di esclusione (artt. da 94 a 98 del Codice).

La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all’ dell’articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all’articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell’esclusione e di determinare - come previsto dall’art. 96, comma 6 - l’applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall’operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di self-cleaning devono essere descritte nell’apposita voce “Descrivere tali misure”, precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l’operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L’operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce “Reference/code” con il testo “Documentazione presente nel FVOE”.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla Sez. B (Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) si evidenzia che l’operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall’art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell’impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la Sez. C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) si precisa quanto segue:

  1. le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all’art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla “Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro”.
  2. nel riquadro della presente sezione dedicato al “Liquidazione giudiziale” (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.
  3. per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.
  4. in ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate;
  5. in merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”. Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall’articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita;
  6. nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

Nella Sez. D (Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore) devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

Parte IV: Criteri di selezione

L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione. Il riquadro “Altri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli li operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

Tale parte deve essere compilata solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

Parte VI: Dichiarazioni finali

In questa parte viene riportata la formula di rito:

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

  1. se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( ), oppure
  2. a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( ), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Conclusioni

Si ricorda che non è ancora disponibile un modello di DGUE aggiornato al nuovo Codice dei contratti e che, pertanto, potrà essere utilizzato quello precedente avendo cura di aggiornare i riferimenti normativi. Si allega al presente approfondimento il DGUE in formato doc messo a disposizione dal MIT nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016.

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