Digitalizzazione appalti pubblici: l’ANAC sull’acquisizione del CIG

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato la sezione FAQ chiarendo la procedura per l’acquisizione del CIG (Codice identificativo di gara)

di Redazione tecnica - 21/03/2024

L’1 gennaio 2024 è una vera e propria data spartiacque nel mondo dei contratti pubblici. La piena operatività della Parte II, Libro I del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ha avviato un percorso di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti che, al momento, si può considerare “in itinere”.

Digitalizzazione: le FAQ ANAC

Non sono poche le criticità individuate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, che hanno allertato le istituzioni impegnate in questa transizione digitale che dovrebbe dare una vera svolta in termini di trasparenza, competitività ed efficienza.

All’interno di questo processo è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che sta giocando un ruolo di primaria importanza con la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e il suo continuo supporto chiarificatore attraverso la sezione del portale dedicata proprio alla digitalizzazione dei contratti pubblici, recentemente aggiornata e arricchita con nuove FAQ.

Sezione FAQ che è stata suddivisa per area tematica:

  • Digitalizzazione dei contratti pubblici
  • BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
  • PAD - Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate
  • Acquisizione CIG
  • FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
  • Pubblicità legale

Acquisizione CIG: nuovo chiarimento da ANAC

Relativamente all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (il CIG), lo scorso 26 febbraio 2024 ANAC ha fornito un nuovo chiarimento inserendo la FAQ D.5 in cui ha focalizzato la questione della competenza sull’acquisizione del CIG in caso di delega all’avvio della procedura di gara.

In particolare, nel caso in cui la stazione appaltante delega l’appalto, è la stazione/centrale di committenza che procede concretamente alla gara. Intervengono, dunque, due distinti soggetti giuridici:

  • la stazione appaltante;
  • la stazione/centrale di committenza.

In questo caso, ANAC ha chiarito che il CIG va acquisito dalla stazione appaltante delegata, ovviamente abilitata ad effettuare la gara o per effetto del regime della qualificazione o per effetto di abilitazioni dovute a norme “speciali” come nel caso del Pnrr/Pnc.

Secondo ANAC: “Sarà il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) della stazione appaltante che procederà attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ad acquisire il codice identificativo della gara. Solo successivamente, una volta conclusa la fase che viene assegnata alla stazione appaltante delegata “il Cig acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso””.

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