Direttiva Green: indicazioni sulla sicurezza antincendio

Diversi i richiami all'interno della EPBD sulle norme di sicurezza antincendio per edifici esistenti e per nuove costruzioni. Previste novità per parcheggi e autorimesse

di Redazione tecnica - 28/03/2024

Non ci sono ancora delle disposizioni precise al riguardo, ma la Direttiva Green probabilmente porterà anche delle novità in ambito antincendio legate alla riqualificazione energetica degli edifici, come si rinviene da alcuni considerando inseriti nel testo (ancora disponibile come bozza) e da diverse indicazioni contenute nelle norme relative agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti.

Sicurezza antincendio: cosa prevede la Direttiva Green?

Le misure che gli Stati dovranno adottare per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici, spiega la EPBD, dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, delle particolarità locali, nonché del clima degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi, senza che esse, nello specifico, possano influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza antincendio e sismica e l'uso cui è destinato l'edificio.

Tema che torna in ambito di elettrificazione degli edifici, ad esempio attraverso l'installazione di pompe di calore, di impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica: tutti interventi che dovranno tenere conto dei rischi connessi alla prevenzione incendi.

Non solo: andrà adeguata la normativa antincendio sui parcheggi, per cui entro il 31 dicembre 2025, la Commissione dovràe pubblicare al riguardo orientamenti non vincolanti per gli Stati membri, come indicato all’art. 14, comma 10 della Direttiva.

Sicurezza antincendio e ristrutturazione profonda

La sicurezza antincendio è un aspetto che non potrà essere sottovalutato nell'ambito delle ristrutturazioni profonde. Secondo la EPBD, infatti, “Una ristrutturazione profonda a fini di prestazione energetica può anche rappresentare un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: la qualità degli ambienti interni, le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità”. Come specificato nel considerando (45), il concetto di "ristrutturazione profonda" non è comunque ancora stato definito nel diritto dell'Unione, anche se dovrebbe corrispondere a una trasformazione degli edifici in edifici a emissioni zero o, in una prima fase, in edifici a energia quasi zero. 

Edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti

Imprescindibile l'attenzione alle norme antincendio sia nel campo delle nuove costruzioni che sull'esistente:

  • al comma 6 dell’art. 7 “Edifici di nuova costruzione si specifica che “Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni della qualità ottimale degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici”;
  • al comma 3 dell’art. 8 “Edifici esistenti” viene affermato che “Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri prendono in considerazione, per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni della qualità degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.

Infine, all’Allegato II - Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici vengono inseriti quali indicatori facoltativi sulle politiche e misure attuate e previste dalla Direttiva, quelle riguardanti l’aumento della sicurezza antincendio.

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