Direttore dei lavori interno: dall’ANAC indicazioni sul conferimento dell’incarico

Il Comunicato del Presidente ANAC 26 maggio 2021 fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni operative per supportarle nel caso di affidamento interno delle attività di direzione dei lavori

di Redazione tecnica - 10/06/2021

Nei lavori pubblici a chi si può affidare l’incarico di direzione dei lavori? Nel caso di affidamento interno alla stazione appaltante, come e quando affidare l’incarico?

Direttore dei lavori interno: il comunicato ANAC

Ha risposto a queste domande l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il comunicato del Presidente 26 maggio 2021 recante “Indicazioni in merito al conferimento interno dell’incarico di direttore dei lavori”.

Preliminarmente, l’ANAC ha ricordato che è l’art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) a disciplinare gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici. In particolare, l’art. 24 del Codice stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

  • dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
  • dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
  • dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
  • dai soggetti di cui all’articolo 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

All’art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) viene imposto alle stazioni appaltanti l’obbligo di individuare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere (comma 2). La medesima disposizione, inoltre, individua sia i compiti e le attività del direttore dei lavori sia le responsabilità di quest’ultimo (comma 3).

Il successivo art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) precisa che nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, l’affidano nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1).

Speciale Codice dei contratti

L’affidamento interno dell’incarico di direttore dei lavori

Dal combinato delle suddette disposizioni emerge che qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell’avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo. In tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti, deve essere scelto tra i dipendenti:

  • dei propri uffici tecnici;
  • degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
  • degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

Tale interpretazione dell’ANAC è corroborata dal principio della personalità dell’incarico, desumibile dallo specifico regime di responsabilità delineato dall’articolo 101, comma 3, del Codice in virtù del quale: “Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”.

Questa interpretazione proviene anche dalla disciplina generale dei conflitti di interesse di cui all’articolo 42 del Codice e dal regime di incompatibilità sancito dall’articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (comma 7).

Secondo ANAC: “È evidente, infatti, che per controllare se sussista o meno in una fattispecie concreta una situazione di conflitto di interessi ovvero di incompatibilità a svolgere l’incarico di direzione dei lavori è necessario che sia individuato nominativamente il soggetto titolare dell’incarico”.

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