DURC, contratti collettivi e appalti pubblici: cosa cambia con l’art. 11 del Codice dei contratti

Il nuovo art. 11 del Codice dei contratti pubblici rafforza il principio di applicazione del CCNL di settore ai fini del DURC: ecco tutte le novità su regolarità contributiva, responsabilità solidale e equivalenza delle tutele.

di Giada Mazzanti - 21/05/2025

Cosa dice il Codice dei contratti

L’art. 11 del Codice richiama la medesima ratio, ma l’espressione “complessivamente non inferiore” potrebbe generare contenziosi interpretativi.

Con l’Allegato I.01 viene introdotta una presunzione di equivalenza: si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti sottoscritti congiuntamente dalle stesse sigle sindacali, anche con datori diversi, se attinenti allo stesso sottosettore e applicati in relazione alla dimensione o natura giuridica dell’impresa.

Per il settore edile, sono considerati equivalenti i CCNL classificati con i codici CNEL/INPS F012, F015, F018 (Agenzia Entrate, circ. 19/E del 27.05.2022).

In assenza della presunzione, l’equivalenza va valutata comparando le tutele economiche e normative. Le stazioni appaltanti possono ritenerla sussistente quando:

  • il valore delle componenti fisse della retribuzione annua è almeno pari a quello previsto dal CCNL indicato;
  • gli scostamenti rispetto ai parametri normativi sono marginali.

Tale “marginalità” apre margini interpretativi, con potenziale contenzioso. Sono quindi necessarie linee guida chiare per definire:

  • modalità di attestazione dell’equivalenza;
  • criteri per valutare gli scostamenti rilevanti.

Per i contratti soggetti a vincoli normativi o regolatori di settore, l’equivalenza può essere valutata anche in base al rispetto di tali vincoli.

È fondamentale che le linee guida considerino come non marginali gli scostamenti legati alla mancata iscrizione alle Casse edili/Edilcasse, data la rilevanza del sistema bilaterale in materia di sicurezza, legalità, antimafia, regolarità d’impresa e prestazioni integrative.

La delibera ANAC del 5.02.2025, n. 32, ribadisce un principio essenziale: l’impresa partecipante deve garantire condizioni equivalenti a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. In mancanza, l’esclusione è legittima.

A cura di Dott.ssa Giada Mazzanti
esperta in materia di regolarità contributiva e di Contratti Collettivi.

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