Durc negativo e cause da esclusione: interviene il Consiglio di Stato

La grave violazione contributiva può ben ritenersi “definitivamente accertata” in funzione delle risultanze del Durc

di Redazione tecnica - 10/05/2024

Come previsto all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (“vecchio” Codice dei contratti), le irregolarità fiscali e contributive di un concorrente definitivamente accertate comportano la sua esclusione dalla gara.

Durc negativo e cause da esclusione: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Ma, esattamente, cosa significa “definitivamente accertate”? Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 9 aprile 2024, n. 3234 resa in riferimento ad una gara bandita ai sensi del vecchio Codice dei contratti in cui la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione, la revocava e incamerava la cauzione provvisoria in ragione della situazione d’irregolarità contributiva riscontrata in capo alla mandante dell’ATI partecipante.

Revoca confermata anche in primo grado benché il ricorrente abbia lamentato (anche in secondo grado) che la certificazione Inps/Inail richiamata dall’amministrazione ai fini della disposta revoca si limitava a dar conto di una pendenza in essere, ma non dava prova di un definitivo accertamento in danno della mandante, tanto che quest’ultima era stata ammessa a un piano di rateizzazione già prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande alla gara, e aveva successivamente ottenuto Durc positivo, rispetto al quale non può rilevare il precedente Durc negativo, relativo in parte proprio a contributi oggetto di rateazione, e comunque superato dal successivo Durc positivo.

Analogo ricorso veniva presentato dalla mandante che ha impugnato il durc negativo, deducendo che l’intero importo recato da tale Durc risultava conteggiato nei piani di rateizzazione concessi, e che l’accertamento negativo era dovuto solo al ritardo nel pagamento di alcune rate, poi integralmente sanato. Motivo per cui, a suo dire, difettava il necessario requisito della gravità della violazione previsto dall’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le tesi venivano, però, rigettate dal TAR e da qui il ricorso al Consiglio di Stato

Durc negativo

Dopo aver ricostruito i fatti, i giudici di Palazzo Spada confermavano l’adozione di un Durc negativo per l’importo di complessivi € 23.380,69, successivo a corrispondente invito alla regolarizzazione. L’irregolarità contributiva indicata atteneva, per una quota, all’inadempimento di una rata di pregressi piani di rateazione accolti dall’Inps, per la restante quota a inadempimenti contributivi relativi ad altri periodi.

Solo successivamente, a fronte di successivo (e aggiornato) invito alla regolarizzazione, la mandate sanava la propria posizione contributiva.

Ciò premesso e ricordando il contenuto dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie, anche il Consiglio di Stato ha confermato che risulta essere integrata una causa d’esclusione per difetto dei requisiti generali di partecipazione in caso di «violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali».

Conclusioni

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, seppur nella vigenza del precedente D.Lgs. n. 163 del 2006, ha chiarito che la (grave) violazione contributiva può ben ritenersi “definitivamente accertata” in funzione delle risultanze del Durc, stante il regime speciale cui lo stesso è soggetto.

In conclusione, il Durc negativo ha insito un apprezzamento di definitività dell’accertamento, giacché come posto in risalto, la pendenza di vicende amministrative o giudiziarie idonee ad escluderla vale di per sé quale ragione impeditiva al rilascio di Durc sfavorevole. La mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga l’amministrazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine non solo alla gravità degli inadempimenti, ma anche alla definitività dell’accertamento previdenziale.

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