Ecobonus: la Cassazione sugli effetti della comunicazione tardiva ad Enea

L'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti della comunicazione tardiva ad Enea degli interventi di riqualificazione energetica che utilizzano l'ecobonus

di Redazione tecnica - 24/11/2022

Se finora è stata abbastanza chiara a tutti la complessità delle norme che riguardano le detrazioni fiscali del 110% del Decreto Rilancio (un bonus tutto sommato giovane), nuovi tasselli si aggiungono al quadro normativo dei bonus edilizi che premiano gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).

Ecobonus e comunicazione Enea: interviene la Cassazione

Quando questi nuovi pezzi del puzzle arrivano insieme al martello dei giudici della Corte di Cassazione, l'attenzione deve essere massima onde evitare di incorrere in facili allarmismi. Registriamo un nuovo intervento degli ermellini che con l'ordinanza 21 novembre 2022, n. 34151 chiariscono gli effetti della tardiva comunicazione ad Enea degli interventi di riqualificazione energetica oggetto delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006.

Un tema che come redazione abbiamo recentemente affrontato nell'articolo "Ecobonus: cosa accade in caso di mancato invio ad Enea?" in cui abbiamo evidenziato come fino a poco tempo fa Enea e l'Agenzia delle Entrate fossero in disaccordo sugli effetti della comunicazione tardiva relativa agli interventi che accedono all'ecobonus.

Dopo la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della Circolare n.38/E del 2012, si è definitivamente chiarito che il termine di presentazione della comunicazione ad Enea può fissarsi nella prima dichiarazione dei redditi utile.

L'argomento è stato oggetto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha confermato la tesi dell'Agenzia delle Entrate ricorsa contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale secondo la quale la comunicazione ad Enea avrebbe natura meramente ricognitiva e non di controllo. Secondo la CTR l'omessa o tardiva comunicazione ad Enea non produrrebbe la decadenza dell'agevolazione fiscale che troverebbe la ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto (oltre che nel rispetto dei requisiti previsti, n.d.r.).

L'art. 4 del DM 19 febbraio 2007

Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione, che conferma la tesi dell'Agenzia delle Entrate, risalgono all'art. 4 del Decreto interministeriale 19 febbraio 2007 che, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi 344-347, della legge finanziaria 2007, richiede alcuni adempimenti tra i quali al comma 1, lettera b) è espressamente indicato:

acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica.

Le analogie con le altre norme tributarie

La Cassazione, operando una analogie con altre norme di natura tributaria, ha anche ricordato che l'Amministrazione finanziaria (circolari nn. 57/1998 e 131/1998) ha indicato il termine utile per trasmettere la comunicazione in quello di scadenza per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui le opere edili sono state eseguite.

La Suprema Corte ha anche ribadito che ove un termine decadenziale non sia espressamente indicato dalla legge nella sua scadenza, questo non significa che la stessa non possa e debba essere individuata. Come confermato dagli ermellini, la disciplina in questione, laddove stabilisce che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica, è coerente e conforme a Costituzione, essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite.

La decisione della CTR non ha quindi considerato che, trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.

Nessuna analogia con il bonus casa

Per completare il ragionamento condotto dai giudici di Cassazione, occorre rilevare che gli effetti della tardiva comunicazione ad Enea degli interventi che consentono un risparmio energetico ma accedono alla detrazione fiscale di cui all'art. 16 (detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del D.L. n. 63/2013, ovvero quelli di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Dal 2018, infatti, è stato infatti introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, le informazioni sui lavori effettuati che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) e che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

In questo caso, però, come chiarisce direttamente l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.

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