Eliminazione barriere architettoniche: due nuove risposte del Fisco sul bonus 75%

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad istanze di interpello che riguardano la detrazione fiscale di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 20/09/2022

Fino al 31 dicembre 2022, tra le possibilità offerte dal legislatore per incentivare l'attività edilizia, è riconosciuta una detrazione fiscale del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Bonus barriere architettoniche: due nuove risposte del Fisco

Una interessantissima possibilità di detrazione su cui l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con due nuovi chiarimenti del 16 settembre 2022:

Risposte fornite a due interpelli presentati da un’associazione sportiva dilettantistica e da un’associazione di promozione sociale, che riguardano le possibilità di utilizzo della detrazione fiscale prevista dall'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Bonus barriere architettoniche: cosa prevede la norma

Prima di addentrarci nei contenuti delle due risposte del Fisco è sempre utile ricordare cosa prevede la norma in commento.

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Bonus barriere architettoniche: la risposta all’associazione sportiva dilettantistica

Con la risposta n. 455/2022, dopo aver ricordato i contenuti della normativa di riferimento e aver citato il paragrafo 3.5 della recente Circolare n.23/E/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Nel caso oggetto dell'interpello l’associazione sportiva dilettantistica ha allegato una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo - Palazzetto dello Sport, documento che il Fisco ritiene idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, ricorda che per accedere alla detrazione è necessario:

  • che gli interventi in questione rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata;
  • che non sono previste limitazioni sulla categoria catastale dell'edificio o delle unità immobiliari, purché l'edificio sia esistente e che siano rispettati i criteri del citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Bonus barriere architettoniche: la risposta all’associazione di promozione sociale

Relativamente alla risposta n. 456/2022, la stessa è stata resa in riferimento all'interpello proposto da una associazione di promozione sociale che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione infissi che comporterà un aumento della superficie complessiva iniziale ) riconducibili al Superbonus 110%.

Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa di riferimento e confermato che l'istante potrà usufruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75% per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa.

Con riferimento agli ulteriori quesiti relativi al superbonus 110%, il Fisco ha rinviato ai chiarimenti resi già resi con le citate circolari n. 23/E del 2022, 24/E e n. 30/E del 2020, relativamente alla sostituzione degli infissi, con la citata circolare n. 23/E del 2022, nei quali è stato precisato che nel caso di interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, considerando che, anche ai fini del Superbonus (così come ai fini dell'ecobonus), l'agevolazione spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, e non anche nei casi di nuova installazione, è possibile fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.

Per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.

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