Eliminazione barriere architettoniche: il Fisco sui soggetti a cui spetta la detrazione del 75%

Una nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito di applicazione della detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 28/09/2022

Un soggetto IRES, che detiene in virtù di un contratto di locazione un immobile posto all'interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all'ingrosso, può utilizzare la detrazione fiscale del 75% prevista all'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche?

Eliminazione barriere architettoniche: nuovo interpello al Fisco

A fornire un chiarimento ci ha pensato, come sempre più spesso accade, l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 475 del 27 settembre 2022, la sesta del mese di settembre (a dimostrazione di quanto "caldo" sia il tema a ridosso della scadenza del 31 dicembre 2022) dopo:

Nel nuovo interpello al Fisco a chiedere lumi è un soggetto IRES che chiede:

  1. se possa utilizzare la detrazione fiscale del 75% di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio;
  2. se possa optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio.

Bonus per immobili esistenti

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento e puntualizzato che il parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti importanti relativi all'utilizzo di questa agevolazione, già illustrati all'interno della recente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022.

Innanzitutto, come per la maggior parte delle detrazioni edilizie, il bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche è riservato agli interventi in edifici "già esistenti". L'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

I limiti di spesa

Come prevede l'art. 119-ter, comma 2 del Decreto Rilancio, questa detrazione si ripartisce tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno [lettera a)];
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari [lettera b)];
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari [lettera c)].

Il successivo comma 3 stabilisce che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

I requisiti

Il comma 4 prevede, inoltre, che, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Opzioni alternative alla detrazione fiscale

Come disposto all'art. 121, comma 2, lettera f-bis) del Decreto Rilancio, è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura".

Via libera ai soggetti IRES

Rispondendo al quesito, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, anche un soggetto IRES potrà fruire di questa detrazione per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

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