Eliminazione barriere architettoniche: la nuova guida del Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate la nuova guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità" con le detrazioni fiscali del 50%, 75% e 110%

di Redazione tecnica - 27/01/2022

La normativa fiscale prevede diverse possibilità di agevolazione per le spese sostenute da persone con disabilità e per i loro familiari. Al fine di dare chiarezza e fornire un quadro normativo aggiornato, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato a gennaio 2022 la sua guida fiscale "Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità".

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità: la guida del Fisco

La nuova guida del Fisco è strutturata nei seguenti capitoli:

  1. Introduzione
  2. Agevolazioni per il settore auto
    • Chi ne ha diritto
    • Per quali veicoli?
    • La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
    • L'agevolazione Iva
    • L'esenzione permanente dal pagamento del bollo
    • L'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
    • Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità
    • La documentazione
    • Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie
  3. Altre agevolazioni
    • La detrazione per i figli a carico
    • Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio
    • La detrazione per gli addetti all'assistenza a persone non autosufficienti
    • L'Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
    • Le altre agevolazioni per i non vedenti
    • L'eliminazione delle barriere architettoniche
    • La detrazione per le polizze assicurative
    • L'imposta agevolata su successioni e donazioni
  4. Quadro riassuntivo
    • Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni
  5. Per saperne di più

L'eliminazione delle barriere architettoniche

In questo approfondimento parleremo delle possibilità offerta dalla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le cui detrazioni possono essere riassunte nelle seguenti norme:

  • art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ovvero il "classico" bonus Irpef per la ristrutturazione edilizia dell’immobile;
  • l’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);
  • l'art. 119, commi 2 e 4 del D.L. n. 34/2020 ovvero il superbonus 110% previsto per gli interventi trainati.

Bonus 36-50% ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia l'art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione fiscale del 36% da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro. L'art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 (più volte prorogato fino alla Legge di Bilancio 2022) prevede che questa detrazione è elevata al 50% su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità. La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Bonus 75%: la nuova detrazione della Legge di Bilancio 2022

La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Il superbonus 110% come intervento trainato

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).

Le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto per le suddette tre detrazioni di essere utilizzate tramite opzioni alternative:

  • la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante
  • contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).

In caso di utilizzo delle opzioni alternative, fatta esclusione per gli interventi di edilizia libera e per quelli di importo inferiore a 10.000 euro, è richiesto:

  • il visto di conformità;
  • l'asseverazione di congruità delle spese sostenute.
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