Emergenza alluvione Emilia Romagna: anticipate le procedure d'urgenza del nuovo Codice Appalti

Il nuovo Decreto Legge approvato dal Governo anticipa l'operatività dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sulle procedure di somma urgenza e di protezione civile

di Redazione tecnica - 25/05/2023

L'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ha costretto il Governo ad intervenire con un nuovo Decreto Legge di cui si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Procedure di somma urgenza e di protezione civile

Tra le previsioni inserite nel provvedimento d'urgenza vi è un'anticipazione di una disposizione contenuta nel Decreto Legislativo n. 36/2023 che, benché entrato in vigore lo scorso 1 aprile, sarà pienamente operativo dall'1 luglio 2023 con un transitorio che dovrebbe (il condizionale è sempre d'obbligo) terminare il 31 dicembre 2023.

La scelta è stata di anticipare l'operatività (non entrata in vigore come erroneamente scritto nel comunicato stampa di fine Consiglio dei Ministri) dell’art. 140 rubricato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" che consentirà in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio al RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente di disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione potrà disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati:

  • la descrizione della circostanza di somma urgenza;
  • le cause che l’hanno provocata;
  • i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

Affidamento diretto: liberi tutti in caso di somma urgenza

L’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all’affidatario l’esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all’esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Perizia giustificativa

Il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora un servizio, una fornitura, un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Affidamento diretto anche sopra soglia

In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti europei, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L’affidamento diretto per i motivi di somma urgenza non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

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