Emergenza caldo, in Sicilia stop ai cantieri
In vigore fino a fine agosto l’ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata in caso di segnalazione di rischio elevato nella mappa dell'INAIL
Sarà in vigore fino al 31 agosto 2025 l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 26 giugno 2025, n. 1, recante “Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo”.
Rischio stress termico: stop ai lavori in Sicilia in caso di temperature elevate
Il provvedimento è finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impiegati nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave esterne e relative pertinenze, per evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, derivanti dall’innalzamento delle temperature.
Proprio per questo sarà vietato, su tutto il territorio regionale, lavorare tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito dell’INAIL, nell’ambito del Progetto Worklimate (Inail-CNR) riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnali alle ore 12.00 un livello di rischio “ALTO”.
Deroghe al divieto
Il divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Sanzioni
Nell’ordinanza si specifica che l’inosservanza al provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), se il fatto non costituisce più grave reato.
Documenti Allegati
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