Equo compenso, accordi quadro e Correttivo: le indicazioni per le stazioni appaltanti

A quali procedure si applicano le disposizioni sui compensi per servizi tecnici introdotte con il d.Lgs. n. 209/2024? Ne parla l'Autorità in un interessante parere

di Redazione tecnica - 16/05/2025

Il parere di ANAC

L’Autorità, nel fornire un inquadramento esaustivo e nel sottolineare le difficoltà di coordinamento tra le previsioni del d.Lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 49/2023, a cui le disposizioni del Correttivo hanno inteso porre rimedio, conferma l’applicazione del principio “tempus regit actum”: la procedura resta soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, anche per gli accordi attuativi successivi.

Ne deriva che:

  • le nuove disposizioni dell’art. 41, comma 15-bis e 15-ter, non si applicano alle gare bandite prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo);
  • gli accordi quadro sono vincolati alla lex specialis iniziale, anche se stipulati dopo l’entrata in vigore del correttivo;
  • non è possibile rinegoziare le condizioni economiche prima della stipula né usare il “quinto d’obbligo” per modificare i valori contrattuali.

La modifica delle condizioni economiche dei contratti attuativi costituirebbe una modifica sostanziale dell’appalto, vietata dall’art. 59 del d.Lgs. 36/2023. La stessa sorte riguarda l’uso improprio dell’art. 120 sulle modifiche in corso d’opera: non è invocabile prima dell’esecuzione del contratto.

In conclusione, la norma applicabile è quella vigente alla data del bando, non alla stipula dei contratti attuativi e le condizioni dell’accordo quadro non sono modificabili salvo nei limiti dell’art. 59.

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