Equo compenso e Codice Appalti 2023: serve un intervento normativo

Anche secondo l’ANAC è necessario trovare una soluzione normativa per coordinare la Legge n. 49/2023 con il D.Lgs. n. 36/2023

di Gianluca Oreto - 09/08/2023

Da una parte la Legge n. 49/2023 che obbliga i professionisti al rispetto dell’equo compenso (pena la sanzione da parte del proprio ordine professionale), dall’altra il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti o Codice Appalti 2023) che consente alla pubblica amministrazione di utilizzare il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa (che valorizza anche il ribasso dall’importo a base di gara) per l’affidamento delle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria.

Equo compenso vs Codice dei contratti

Ma non solo. Da una parte la definizione di equo compenso che non può essere inferiore a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. Dall’altra il Codice dei contratti che per valorizzare l’importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria utilizza proprio l’importo a base di gara.

L’Atto dell’ANAC

Un binomio normativo alquanto singolare sul quale abbiamo già scritto tanto su queste pagine e su cui anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha compreso il potenziale conflitto.

Sull’equo compenso - afferma il Presidente dell’Anac Giuseppe Busìa - ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”.

In merito all’equo compenso, l’ANAC ha emanato l’Atto del Presidente 27 giugno 2023 reso a seguito di istanza di chiarimento acquisita l’1 giugno 2023 concernente il coordinamento della disciplina legislativa dell’equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Come ammesso dall’Anticorruzione stessa “sia la formulazione dell’articolo 41, comma 15, che l’articolato di cui alla legge n. 49 del 2023 pongono il dubbio di come debbano intendersi le previsioni dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali di cui alle tabelle ministeriali e, nello specifico, di quelle contenute nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 richiamate all’interno dell’Allegato I.13 al nuovo Codice dei contratti”.

Una contraddizione normativa da noi segnalata parecchie volte e che adesso vede l’ANAC in prima linea per un intervento risolutivo del legislatore.

L’analisi dell’ANAC

Nella nota del 27 giugno scorso, il Presidente ANAC ricostruisce il quadro normativo evidenziando:

  • l’articolo 41, comma 15, del Codice dei contratti che rimanda all’allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016;
  • lo stesso comma 15 che prevede che i predetti corrispettivi siano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento;
  • diversamente dal precedente quadro normativo sugli appalti pubblici (art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016) tale importo non è più utilizzato come “criterio o base di riferimento” per il calcolo dell’importo a base di gara che adesso va calcolato proprio sulla base del Decreto Parametri;
  • l’art. 3 e l’art. 5 della Legge n. 49/2023 hanno di fatto reintrodotto (o almeno dovrebbe essere così) i parametri professionali minimi.

Un dubbio, quest’ultimo, che porrebbe la difficoltà nel comprendere “quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura”.

Un dubbio su cui ANAC segnala l’aggiornamento del Codice deontologico degli ingegneri che di fatto considera i parametri come valori minimi non derogabili. 

C’è una discrepanza normativa e le leggi non sono coordinate tra loro - aggiunge Busìa - Abbiamo sollevato il problema, perché i rischi sono: o aumento dei contenziosi, o aumento esponenziale delle spese. La questione va risolta, anche con un intervento normativo”.

3 possibili letture, dubbi, problemi e quesiti

Secondo il Presidente ANAC, sarebbero 3 le possibili letture del combinato disposto delle disposizione sulle tariffe professionali contenute nel Codice e nella legge n. 49 del 2023:

  1. le tariffe indicate rappresentano i valori massimi di aggiudicazione (posti a base di gara);
  2. le tariffe indicate rappresentano parametri di riferimento, non derogabili verso il basso;
  3. possono essere soggetti a ribasso solo le spese generali (che rappresentano una quota delle tariffe professionali), ferme rimanendo le tariffe professionali.

Secondo ANAC “Con la prima soluzione, le gare continuerebbero ad essere aggiudicate come in passato, di fatto annullando quanto disposto dalla legge n. 49. Con la seconda soluzione, le gare diverrebbero a prezzo fisso, ovvero la competizione sulle tariffe decadrebbe. Con la terza soluzione, vi sarebbe la possibilità di ribassare le spese generali (le tariffe professionali diverrebbero equiparabili ai costi della manodopera non ribassabili)”.

A questo punto secondo ANAC si porrebbero una serie di problemi/quesiti da affrontare:

  • le spese generali possono essere completamente azzerate o esiste una soglia superata la quale si potrebbe considerare l’offerta come anomala?
  • gli operatori economici potrebbero essere spinti tutti verso il limite di ribasso massimo delle spese generali, rendendo ancora, di fatto, la gara a prezzo fisso, ma su un valore inferiore rispetto a quello prospettato per la seconda soluzione.

Poiché le tre soluzioni possono essere conformi al nuovo contesto normativo, l’ANAC ha segnalato la questione alla Cabina di regia.

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