Equo compenso e gare di progettazione: per Fondazione Inarcassa il problema non esiste

All’indomani della delibera ANAC sull’equo compenso, Fondazione Inarcassa tranquillizza architetti, ingegneri e RUP sull’applicazione della Legge sull’equo compenso

di Gianluca Oreto - 14/03/2024

Desideriamo tranquillizzare architetti e ingegneri liberi professionisti, nonché i RUP e chiarire la natura del parere pubblicato da ANAC che attiene al principio di eterointegrazione della lex specialis. Questo principio è utilizzato in casi eccezionali per colmare una lacuna del bando di gara ricorrendo ad altra norma o istituto. Questo chiarimento è necessario a seguito di un’interpretazione diffusa ieri, in seguito alla delibera 28 febbraio 2024, n. 101 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non aderente al dettato normativo, che arrivava a ipotizzare la possibilità di gare senza equo compenso”.

Fondazione Inarcassa sulla delibera ANAC

Queste le parole di Andrea De Maio, Presidente della Fondazione Inarcassa, all’indomani della pubblicazione della delibera 28 febbraio 2024, n. 101, resa in riferimento ad una procedura di gara finalizzata all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Una delibera in cui ANAC ha dovuto chiarire se l’offerta di un operatore economico che abbia formulato una percentuale di ribasso che intacca anche il compenso professionale (oltre alle spese), fosse da considerarsi o meno anomala, e dunque da escludere, per violazione della normativa in tema di equo compenso (Legge n. 49/2023).

Secondo il Presidente di Fondazione Inarcassa, il caso trattato da ANAC risulta essere particolare perché riguardante una gara pubblicata a giugno 2023 (con aggiudicazione il 27 dicembre 2023), ovvero poco dopo la pubblicazione della Legge n. 49/2023 approdata in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 ed entrata ufficialmente in vigore il successivo 20 maggio.

In realtà, giuridicamente, che la Legge n. 49/2023 fosse in vigore da 1 giorno o 1 anno cambia poco.

Certamente non è una situazione ripetibile in futuro - leggiamo nel comunicato stampa di Fondazione Inarcassa - atteso che la stessa ANAC ha già previsto nel bando tipo per i servizi di ingegneria e architettura - in consultazione - l’applicazione dell’equo compenso, suggerendo alle Stazioni Appaltanti di applicare il ribasso esclusivamente sulle spese generali”.

Nella sezione 17 dello schema di bando tipo n. 2 (in consultazione) per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, ANAC stessa, però, non suggerisce tranchant l’applicazione dell’equo compenso. Nella sezione 17 relativa all’offerta economica, leggiamo nello schema di bando tipo stesso “sono riportate diverse opzioni regolatorie collegate alle possibili modalità di applicazione della normativa sull’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica. Nel caso in cui si propenda per la necessità di svolgere gare a prezzo fisso, si pone l’esigenza di evitare che i criteri finora utilizzati per individuare le prestazioni da eseguire (influenzati dalla necessità di operare un ribasso in sede di offerta) conducano, ora, in assenza di ribasso, alla sovrastima del valore delle prestazioni, esponendo le amministrazioni ad una lievitazione ingiustificata dei costi. Si chiede agli Stakeholder di suggerire istruzioni operative e/o esemplificazioni da utilizzare per agevolare le stazioni appaltanti nella corretta individuazione delle prestazioni da eseguire”.

Le 3 opzioni di ANAC

Nello schema di bando tipo, ANAC afferma:

L’Autorità, in data 7/7/2023, ha segnalato la questione alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, evidenziando la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Nelle more di un chiarimento, occorre quindi stabilire come le nuove disposizioni sull’equo compenso impattino sui criteri di valutazione delle offerte. Di seguito si riportano le possibili soluzioni, tra cui, all’esito della consultazione, sarà scelta l’opzione regolatoria adottata nel bando tipo”.

A questo punto ANAC propone 3 soluzioni, affermando solo che “In attesa dell’esito della consultazione, nel presente schema di bando tipo è stata riportata l’opzione n. 2”:

  1. necessità di svolgere gare a prezzo fisso;
  2. possibile ribasso limitato alle spese generali;
  3. non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica.

Dunque, nulla di definitivo e si dovrà attendere l’esito della consultazione per avere le idee più chiare.

Bando tipo vincolante

Il Presidente Fondazione Inarcassa ricorda che “il bando-tipo ANAC sarà vincolante per le stazioni appaltanti, le quali dovranno uniformarsi ad esso. Siamo fermamente convinti che la delibera 28 febbraio 2024, n. 101 non influenzerà i comportamenti delle Stazioni Appaltanti, che registriamo essere sempre più corretti e attenti all’equo compenso, anche grazie al costante contributo di ANAC. Invitiamo coloro che avessero ancora dei dubbi a rileggere con attenzione la delibera in questione che chiude il parere con una prova di resistenza. In altre parole, anche se l’equo compenso fosse stato applicato, il ricorrente non sarebbe risultato comunque vincitore della procedura”.

Personalmente ho letto con molta attenzione la delibera e non vedo conseguenze diverse dalla necessità di individuare una "soluzione normativa" che possa coordinare meglio due norme di pari rango al momento inconciliabili e di difficile applicazione operativa (come si fa, si sbaglia!). Serve un intervento immediato della Cabina di regia, del MIT o del Governo stesso con una norma di intepretazione autentica da inserire con estrema urgenza all'interno di un Decreto Legge (uno dei tanti).

“Da un punto di vista strettamente giuridico - conclude il Presidente De Maio - il fatto che sia stata necessaria una prova di resistenza, conferma (e non indebolisce) la valenza del principio dell’equo compenso, misura assolutamente coerente al quadro normativo vigente e necessaria per frenare la perdita di competitività e di reddito di intere categorie professionali che impatta sulla qualità delle prestazioni rese e - con riferimento ai settori tecnici di ns. interesse - sulla sicurezza stessa dei cittadini”.

Su questo punto sono assolutamente d’accordo con il Presidente di Fondazione Inarcassa, è necessario che Governo e Parlamento tornino a riconoscere l’importanza sociale delle professioni tecniche. In fondo, il Codice dei contratti prevede la non ribassabilità dei costi della manodopera rispetto al CCNL utilizzato, perché mai architetti e ingegneri non dovrebbero essere tutelati in eguale maniera? Sono forse figli di un Dio minore?

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