Equo compenso, nuove disposizioni per i professionisti

La Regione Marche aggiorna e integra le norme previste per la presentazione delle istanze e per i pagamenti per le prestazioni professionali

di Redazione tecnica - 21/07/2022

Con la legge regionale n. 14 del 4 luglio 2022, la Regione Marche ha aggiornato le disposizioni sull’equo compenso dei professionisti, modificando e integrando quanto già previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 38/2019.

Equo compenso, le nuove disposizioni per i professionisti

In particolare, la legge ha previsto l’inserimento degli articoli 2-bis e 2-ter, che regolamentano la presentazione delle istanze e i pagamenti per le prestazioni professionali.

All’art. 2-bis, la Regione specifica che la presentazione per conto dei privati cittadini e delle imprese di un’istanza anche di natura autorizzatoria o concessoria, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali, comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera o dalle lettere di affidamento dell’incarico sottoscritte dal committente, contenente i dati del professionista, gli estremi di iscrizione all’Ordine o Collegio, posta elettronica certificata, gli estremi dell’assicurazione professionale obbligatoria, la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste e il relativo compenso.

Non solo: il comma 3 dispone che il compenso deve essere risultare proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, sulla base della vigente legislazione statale e dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità considerate, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale da svolgere.

Disposizioni sui pagamenti

L’art. 2-ter, inerente i Pagamenti per la prestazione professionale effettuata, specifica invece che l’amministrazione è tenuta ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell’esecuzione delle opere, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo i modelli adottati e pubblicati online dalla Giunta regionale e dagli organi competenti.

Nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell’amministrazione competente in ordine all’idoneità del progetto o dell’elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell’iter amministrativo.

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