Fascicolo Virtuale Operatore Economico: come funziona il FVOE

A cosa serve e come funziona uno degli elementi fondamentali della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 24 del nuovo Codice

di Redazione tecnica - 16/01/2024

Una delle più importanti novità che la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici ha portato con sé dal 1° gennaio 2024 è l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come previsto dall’art. 24 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e disciplinato con Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 262.

FVOE: cos'è e come funziona

Secondo il disposto del Codice, presso la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente di:

  • verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95;
  • attestare i requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici,
  • attestare dati e documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

In questo modo si permette:

  • alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico, creando un repository dove caricare tutti i documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

Funzionamento del FVOE: la delibera ANAC

Con la delibera n. 262 del 20 giugno 2023, ANAC ha individuato le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le funzionalità del FVOE stesso

In particolare il FVOE permette di:

  • controllare l’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
  • verificare, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti;
  • per SA ed enti concedenti, di acquisire le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • per gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire dati e certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • riutilizzare i documenti presenti nel FVOE, nel caso degli operatori, per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; per le SA per riaccertare il possesso dei requisiti;

Sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

FVOE: indicazioni dal 1° gennaio 2024

ANAC segnala che fino alla completa operatività del sistema:

  • le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;
  • i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;
  • le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice;
  •  i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema.

Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e
l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE, fermo restando che gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell’aggiornamento dei dati inseriti nel fascicolo.

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