Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari

Scatta da oggi l'obbligo di utilizzo del Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Micro partite IVA esonerate fino a fine 2023

di Redazione tecnica - 01/07/2022

Scatta da oggi l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario. Come confermato dal comma 2 dell’art. 18 del D.L. n. n. 36/2022 (cd. "Decreto PNRR 2"), convertito in legge n. 79/2022, è stato eliminato l’esonero per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° luglio 2022

Non sono più previsti quindi esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011), nel regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e per soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro .

Tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano andranno quindi registrate esclusivamente tramite fattura elettronica, utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni previste

La violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile prevede una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, oppure di importo tra 250 e 2mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Eccezioni all’obbligo di fatturazione elettronica

Potranno ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea fino al 31 dicembre 2023 le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro, che saranno obbligate a utilizzare il Sistema di interscambio dal 1° gennaio 2024.

Inoltre è previsto il divieto di fatturazione elettronica:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria finalizzati all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Tessera Sanitaria;
  • per i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, per quanto concerne le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).

Obbligo di pos per commercianti e professionisti

Con la conversione in legge del D.L. n. 36/2022 è stata anche confermata, a partire dal 30 giugno 2022, la sanzionabilità di commercianti e professionisti che si rifiuteranno di effettuare pagamenti tramite carte di pagamento (carte di debito, di credito o prepagate), esclusi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

La sanzione prevista ammonta a 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tramite POS. In materia, si applicano le procedure e i termini fissati dalle norme generali sulle sanzioni amministrative dettate dalla legge 689/1981, tranne che in caso di ’“oblazione amministrativa”, ossia della facoltà di pagare entro 60 giorni dalla contestazione del reato di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

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