Fatture elettroniche e imposta di bollo: il Fisco aggiorna la Guida

La guida tiene conto dell’aggiornamento sulle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 con il quale sono state definite le regole di funzionamento del nuovo sistema

di Redazione tecnica - 10/04/2023

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida relativa all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La guida tiene conto dell’aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021 che ha dettato le regole di funzionamento del nuovo sistema.

Imposta di bollo e fatture elettroniche: la Guida del Fisco

La Guida è così articolata:

  • Introduzione al nuovo sistema
  • L’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche
  • L’elenco a (non modificabile)
  • L’elenco b (modificabile)
  • Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo
  • Versamento dell’imposta di bollo e controlli
  • Normativa e prassi

L'obbligo di fatturazione eelettronica e l'imposta di bollo

Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, riportando una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L’annotazione avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Per assolvere correttamente l’imposta di bollo, come disposto dall’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”:

  • i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A);
  • i dati integrati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

L’elenco A (non modificabile)

L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo. Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale”. L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.

L’elenco B (modificabile)

L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
  • è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici: ‒ N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva) ‒ N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva) ‒ N4 (operazioni esenti Iva);
  • non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.

Sono previste anche delle eccezioni, come riportato puntualmente nell’elenco inserito nella Guida.

Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e può essere modificato dall’utente.

Le modifiche agli elenchi A e B

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle entrate. Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Importi dovuti e pagamenti

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

 

MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B

DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B

VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

1° TRIMESTRE

15 aprile

30 aprile

15 maggio

31 maggio

2° TRIMESTRE

15 luglio

10 settembre

20 settembre

30 settembre

3° TRIMESTRE 

15 ottobre 

31 ottobre 

15 novembre

 30 novembre

4° TRIMESTRE 

15 gennaio dell’anno successivo 

31 gennaio dell’anno successivo 

15 febbraio dell’anno successivo 

28 febbraio dell’anno successivo

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica alla PEC indicata nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista, ridotta a un terzo e gli interessi. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

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