Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto-legge con misure urgenti anti COVID-19

Sulla Gazzetta ufficiale il Decreto-legge con le misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

di Redazione tecnica - 31/12/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Il Decreto è costituito dai seguenti 6 articoli:

  • art. 1 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
  • art. 2 - Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
  • art. 3 - Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • art. 4 - Disciplina sanzionatoria
  • art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 6 - Entrata in vigore.

Nel testo sono previste nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), alle quarantene per i vaccinati ed alle capienze.

Green Pass rafforzato (art. 1)

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Capienze (art. 1)

Con la modifica dell’articolo 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ed è modificata la capienza degli impianti sia all’aperto che al chiuso nella seguente misura:

  • massimo al 50% per gli impianti all’aperto
  • massimo al 35% per gli impianti al chiuso.

Quarantene (art. 2)

Co l’entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, da oggi entrano in vigore le modifiche intrpodotte all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e nel dettaglio vengono introdotti all’articolo 1 i due nuovi commi 7-bis e 7-ter con cui:

  • la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo;
  • fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e qualora asintomatici al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La disposizione precedente si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;
  • la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Contenimento dei prezzi delle mascherine (art. 3)

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà definire un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

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