In Gazzetta Ufficiale la nuova Direttiva piani di Protezione Civile

Approda in Gazzetta Ufficiale la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"

di Redazione tecnica - 07/07/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021 è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.”.

Attuazione dell'articolo 18 del Codice della protezione civile

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata emanata in attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”. In particolare, nel comma 4 del suddetto articolo 18 vine precisato che “le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione” sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’art. 15 del codice al fine di “garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

La finalità della direttiva è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità, secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I 5 livelli di pianificazione della direttiva

Nella Direttiva, come previsto dal codice della protezione civile, i livelli di pianificazione sono:

  • nazionale;
  • regionale;
  • provinciale/città metropolitana/area vasta;
  • ambito territoriale e organizzativo ottimale;
  • comunale.

I 5 livelli sono dettagliatamente definiti nei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ed 1.5 del provvedimento.

Livello comunale di pianificazione

Relativamente al Livello comunale si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b) , comma 1, dell’art. 11 del codice della protezione civile, ferme restando le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui al comma 7, art. 12, del medesimo codice.

I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale indicati nella direttiva devono essere commisurati all’effettiva capacità di pianificazione da parte dei comuni di piccole dimensioni.

Piani di protezione civile, servizio di protezione civile comunale e Corpo nazionale Vigili del fuoco

Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell’amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

In attuazione dell’articolo 10 del Codice della protezione civile, la direttiva ha, inoltre, la finalità di definire, gli elementi fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da intendersi come i contenuti tecnici minimi per l’intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell’assolvimento dei compiti loro affidati. Gli elementi di pianificazione forniti dalla direttiva costituiscono il riferimento per consentire che l’intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia uniforme sul territorio nazionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile alle articolazioni.

Attuazione dell'articolo 10 comma 4 del Codice della protezione civile

Così come disposto al paragrafo 1.6, in attuazione dell'articolo 10, comma 4 del Codice dei protezione civile, le regioni provvedono a:

a) definire, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile, in condivisione con le prefetture - uffici territoriali del Governo, le province, le città metropolitane e i comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, ed i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, quindi entro il 5 luglio 2022;

b) emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, entro il 5 luglio 2022 dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile;

c) emanare o aggiornare il piano regionale di protezione civile entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all’organizzazione informativa dei dati territoriali.

Livello comunale di pianificazione

I comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di protezione civile in ottemperanza alla presente direttiva ed agli indirizzi regionali, entro dodici mesi dall’emanazione di questi ultimi.

Nell’ipotesi di mancata attuazione da parte delle regioni di quanto previsto alla lettera b) , entro diciotto mesi dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, quindi, entro il 5 gennaio 2023, i comuni possono procedere alla pianificazione di protezione civile secondo gli indirizzi regionali vigenti, nonché gli indirizzi di cui alla direttiva stesa, laddove compatibili.

Allegato tecnico alla direttiva

L’allegato tecnico alla direttiva 30 aprile 2021 è costituito da 48 pagine contenenti i seguenti 10 paragrafi:

  1. La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali
  2. I contenuti del piano di protezione civile a livello regionale, provinciale/Città metropolitana, d’ambito e comunale
  3. Le pianificazioni specifiche di protezione civile
  4. L’approvazione, l’aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile
  5. Le esercitazioni di protezione civile
  6. L’organizzazione informativa dei dati territoriali della pianificazione di protezione civile
  7. Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile
  8. La partecipazione dei cittadini all’attività di pianificazione di protezione civile
  9. L’informazione alla popolazione
  10. La formazione
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